Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
L'art. 4 del D.L. 124/2019, in corso di conversione presso il Parlamento, ha dato la luce al nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, che trasferisce in capo al committente, che rivesta la qualifica di sostituto d'imposta e sia residente ai fini delle imposte dirette in Italia, l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e ha altresì previsto che le ritenute siano pagate senza poter adempiere compensando propri crediti nel modello F24.
L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, quindi, secondo quanto previsto dal novellato art. 17-bis comma 3 del DLgs. 241/97, deve fornire al committente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute, trasferendo l'importo dovuto almeno cinque giorni lavorativi antecedenti rispetto al termine di scadenza. In alternativa, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, se l'impresa ha maturato il diritto a percepire corrispettivi per la prestazione di servizi resa o l'esecuzione dell'opera, potrà chiedere al committente di effettuare il versamento delle ritenute utilizzando le somme maturate.
Il Legislatore ha dunque previsto per il committente l'obbligo di versare le ritenute, a seconda del caso, utilizzando la provvista ricevuta dall'impresa o il denaro che avrebbe dovuto versare per i corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, con la conseguenza che nel compilare il modello F24 non potrà più utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.
La compensazione nel modello F24 è esclusa, dal successivo comma 7, anche nel caso in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici, pur rientrando nell'ambito applicativo della novella legislativa, illegittimamente non abbiano trasferito la provvista al committente o, avendo maturato il diritto a percepire corrispettivi, non gli abbiano chiesto di versarle utilizzando i corrispettivi maturati. In tal caso, infatti, l'obbligo di versamento delle ritenute rimane in capo alle imprese che le hanno operate, le quali dovranno quindi provvedervi senza poter utilizzare in compensazione nel modello F24 i propri crediti.
Un bagno di sangue finanziario per la nostra piccola e media impresa, che rappresenta il 90% del tessuto produttivo italiano. La facoltà di pagare i debiti erariali utilizzando crediti in compensazione è tutelata dal nostro ordinamento con l'art. 8 comma 1 della L. 212/2000 il cosiddetto e tanto martoriato "Statuto del contribuente", il quale stabilisce che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione". Pertanto, pur condividendo l'esigenza di gettito nell'ambito generale della manovra di bilancio per il 2020, si ritiene che l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 - nella versione attuale - determini un notevole aggravio a carico dei soggetti coinvolti nel nuovo obbligo, un aggravio sproporzionato che per le piccole imprese diventerà antieconomico riuscire a gestire.
Secondo l'attuale formulazione dell'art. 17-bis comma 12 del DLgs. 241/97, che il Parlamento potrebbe auspicabilmente emendare significativamente in sede di conversione in legge, l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice potrà adempiere direttamente al versamento delle ritenute, quindi senza trasferire la provvista al committente o non chiedendogli di utilizzare i corrispettivi maturati, se, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:
- sia in attività da almeno cinque anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.
Sussistendo entrambi i requisiti l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice viene considerata "fiscalmente affidabile" e potrà adempiere direttamente al versamento delle ritenute, mantenendo in pratica il regime attuale. Si ritiene infatti che, in tal caso, l'impresa possa versare le ritenute anche utilizzando proprie posizioni creditorie nel modello F24, in quanto non rientrando nell'obbligo previsto dall'art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applicherà la norma generale contenuta nel previgente art. 17.
La norma prevede che il ricorrere delle condizioni di esclusione venga attestato con il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale dovrebbe metterlo a disposizione delle singole imprese mediante canali informatici entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova norma. È anche previsto che il committente possa verificarne l'autenticità attraverso un apposito servizio telematico della stessa Agenzia, in considerazione del fatto che egli, in caso di illegittima disapplicazione del nuovo obbligo, resta esposto all'irrogazione delle sanzioni previste se, in caso di inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, non sospenda il pagamento dei corrispettivi dalla medesima maturati e non comunichi l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate competente.
L'amministrazione finanziaria dunque rafforza una sorta di "sussidiarietà" trasponendo sul campo fiscale la "sussidiarietà amministrativa", sul presupposto secondo cui alla cura dell'evasione di ritenute provvedono direttamente le aziende private, essendo ritenute più efficaci dell'azione pubblica, mentre i pubblici poteri intervengono in funzione 'sussidiaria', di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. Peccato che il tutto sempre sulle spalle dei soliti noti, senza prevedere alcuna misura a favore delle imprese per bilanciare gli oneri amministrativi e finanziari della norma; purtroppo niente di nuovo; film già visto e soggetto a numerose repliche; buona fortuna a tutti noi.
Meditate contribuenti, meditate.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.