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Ritenute non versate: il responsabile è solo il sostituto

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10378 depositata il 12 aprile scorso, ha finalmente fatto chiarezza su uno degli orientamenti giurisprudenziali, in voga negli ultimi anni, che hanno leso i diritti del contribuente.

Trattasi del caso in cui il contribuente che avendo del tutto legittimamente scomputato le ritenute di acconto subite, si trovava a dover restituire quanto scomputato – oltre sanzioni - in ragione del fatto che il sostituto, nonostante l'effettuazione della ritenuta, non l'aveva poi versata all'Erario.

I sommi giudici, a sezioni unite, nel rigettare questo orientamento privo di un qualsivoglia fondamento normativo, rilevano che, in ragione dell'art. 35 del DPR 602/73, la solidarietà tra sostituto e sostituito potrà essere invocato solo quando il primo non opera la ritenuta. Nella suindicata sentenza, opportunamente, si distinguono dal punto di vista concettuale gli istituti della sostituzione d'imposta e della solidarietà tributaria. Nella sostituzione tributaria, il soggetto passivo d'imposta è sempre il sostituito, potendo il sostituto intervenire solo nel processo. Un passo decisivo della motivazione recita: "Di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta; un'obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. DPR n. 600 cit.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall'art. 64, comma 1, DPR 600 cit.".

Tale asserzione è la conseguenza del menzionato art. 35 del DPR 602/73 il quale prevede la solidarietà tra i due soggetti solo se la ritenuta non è stata operata e non è, di conseguenza, nemmeno stata versata, "con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta".

Ovviamente rimane ferma la solidarietà tra sostituto e sostituito nel caso del c.d. lavoro nero, o nel caso in cui i proventi non vengono colpevolmente assoggettati a ritenuta, né sono dichiarati dal sostituito; mentre è oramai pacifico che se il sostituito subisce la ritenuta, non potrà essere chiamato dal fisco a rimborsare le ritenute non versate dal sostituto.

In verità dall'analisi letterale dell'art. 35 del DPR 602/73 non avevano solide basi gli orientamenti giurisprudenziali contrari all'illuminata sentenza qui esaminata. Si legge: "quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido". Chiaro quindi come la solidarietà sussiste per prima cosa quando il sostituto è stato iscritto a ruolo e non prima e soprattutto trattasi di norma circoscritta alla sostituzione a titolo di imposta (c.d. ritenuta secca), e non può mai riferirsi alle ritenute a titolo d'acconto.

E' ovvio altresì che, nel caso in cui il sostituito non dichiari il provento, esso debba essere accertato e sanzionato a prescindere dal discorso sulla ritenuta. Poi, il Fisco potrà, in aggiunta, rivolgersi al sostituto che ha erogato il provento contestando la mancata applicazione della ritenuta e l'omessa/infedele dichiarazione - modello 770 -.

Una sentenza dunque che brilla di luce propria, non solo per la correttezza del principio esposto ma anche per la chiarezza espositiva e lineare della ratio decidendi.

Insomma, per i sostituiti, e parliamo soprattutto di lavoratori dipendenti, professionisti, agenti di commercio, procacciatori d'affari e mediatori, un pò di certezze in più; bene così.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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