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Istanza di mediazione ed impugnazione della delibera condominiale

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Riferimenti normativi: Art. 5, comma 6, D.Lgs. n.28/2010 - Art. 63 disp.att. codice civile - art.1137 c.c.

Focus: L'impugnazione della delibera assembleare nel termine di trenta giorni previsto dalla legge subisce un'interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione. La spedizione dell'istanza di mediazione è sufficiente ad impedire il verificarsi della decadenza del termine di impugnazione?

Principi generali: L'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che solo "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza…". La procedura conciliativa, instaurata con la domanda di mediazione, impedisce, perciò, il decorso del termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 1137 c.c., per impugnare la delibera condominiale. Gli effetti dell'istanza di mediazione sui termini di prescrizione e decadenza, come si evince dal tenore del citato art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, si producono dal momento in cui la domanda di mediazione è comunicata alle altre parti e non semplicemente depositata presso l'organismo. Quest'aspetto, tuttavia, è controverso e sul tema la giurisprudenza è tuttora divisa. Secondo un orientamento ancora diffuso, fondato sul testo letterale della disposizione di legge citata, l'effetto interrutivo si produce con la ricezione della domanda da parte dell'invitato. La Corte di Cassazione, in particolare, ha ribadito tale posizione affermando che "……..solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche con il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza" (Cass.civ., sentenza n. 2273/2019).

Di diverso avviso è un altro orientamento secondo cui il termine di decadenza, previsto dall'art.1137 c.c., si interrompe a seguito della mera proposizione dell'istanza di mediazione. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n.48/2019 ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata dal condomìnio convenuto in giudizio, ritenendola infondata per i seguenti motivi: "Il perfezionamento della notifica per il mittente, e, quindi, il momento rilevante per valutare il rispetto dei termini è quello in cui l'atto viene consegnato all'Ufficiale Giudiziario e non quello della consegna aldestinatario. Infatti, il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art.1137 c.c. relativa all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, subisce un'interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art.5, comma 6, D.Lgs. n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Tale tesi è stata seguita dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 648/2020 la quale, aderendo alla pronuncia del Tribunale di Firenze n.2718/2016, ritiene che "l'istanza di mediazione depositata presso l'Organismo di mediazione può essere catalogata come un ricorso, e, quindi è il deposito del ricorso che determina l'impedirsi della decadenza, non la notifica dello stesso". Secondo tale tesi, infatti, si deve tener conto del fatto che la comunicazione dell'invito ad aderire alla procedura di mediazione può essere inoltrata alla controparte a mezzo posta o a mezzo e-mail, pec. In particolare, in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta la comunicazione potrebbe "non essere ricevuta nei trenta giorni per causa non imputabile neppure all'Organismo di mediazione, in quanto è previsto per legge un termine di compiuta giacenza della raccomandata di trenta giorni". Di conseguenza, si ritiene che il ritardo dovuto ad un fatto estraneo a colui che presenta l'istanza di mediazione non impedisca di ritenere che il termine di introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria sia stato correttamente osservato.

Di recente si è pronunciato in materia anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10502 depositata il 16 luglio 2020Il Tribunale, riferendosi al caso specifico dell'istanza di mediazione e dell'avviso di convocazione nel procedimento di mediazione, ha affermato che essi, pur non essendo atti processuali in senso stretto perché non compiuti nel processo,"hanno funzione e natura prodromica al processo (sia pure eventuale), per i quali sembra da escludersi l'applicabilità delle regole degli atti sostanziali (in particolare, quella prevista dagli art. 1334 e 1335 c.c., secondo cui l'atto spiega effetti nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario), mentre, per analogia iuris, si rendono applicabili i principi valevoli per gli atti processuali (fra cui quello della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il suo destinatario), di cui condividono la funzione, in quanto atti volti alla tutela del diritto di azione in via giudiziale". In conclusione, la spedizione dell'istanza di mediazione entro il termine previsto per l'impugnazione della delibera condominiale impedisce il verificarsi della decadenza. Perciò, non è importante e non influisce sul termine decadenziale la circostanza che l'atto pervenga al destinatario oltre il termine di trenta giorni di cui all'art.1137 c.c.

 

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