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Sismabonus: agevolazione fiscale per interventi edilizi antisismici

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Riferimenti normativi: Legge di stabilità 2018 n.205 del 27 dicembre 2017, art.1, comma 3. Legge di stabilità 2017 n.232/2016, art.1, commi 2 e 3. -  Testo Unico delle imposte dirette n.917/1986 – art.16 bis - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. - D.P.R. n.380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Focus: Il Sisma bonus è un'agevolazione introdotta dal Governo per i contribuenti che effettuano lavori edilizi antisismici su abitazioni ed immobili per attività produttive e che consente loro di ottenere una detrazione fiscale Irpef di una percentuale delle spese sostenute. Gli interventi di adeguamento antisismico consistono nel portare un edificio esistente allo stesso livello di sicurezza richiesto dalle norme tecniche per le costruzioni di nuovi edifici e di fruire di una detrazione delle spese sostenute per l'adeguamento. 

Principi generali: I lavori per i quali si può usufruire del sisma bonus sono gli interventi di carattere preventivo, per cui non sono compresi tra essi gli interventi di ricostruzione post terremoto. In particolare, i lavori agevolabili sono quelli legati all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica che devono essere eseguiti sulle parti strutturali degli edifici (art.16-bis,c.1, lett. i, T.U.I.R. n.917/1986 ) e, nel caso di edifici collegati strutturalmente tra loro, sull'intero complesso. I soggetti fruitori della detrazione fiscale sisma bonus possono essere proprietari dell'immobile o detenerlo in base ad altri titoli idonei quali un contratto di locazione, il diritto di uso o abitazione, usufrutto, nuda proprietà, comodato d'uso. Possono usufruire del bonus, nel caso delle abitazioni, anche i familiari conviventi dell'avente diritto. In tutti i casi, comunque, condizione indispensabile per fruire dell'incentivo è che il soggetto richiedente abbia sostenuto le spese che intende detrarre. L'agevolazione del sisma bonus per gli interventi di adeguamento sismico è rivolta ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), ai condomìni ed alle aziende soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires). I contribuenti che eseguono interventi per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre dalle imposte sui redditi una parte delle spese sostenute e, in particolare, la detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell'anno e può essere perfino ceduta, se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. In quest'ultimo caso è consentito ai condòmini incapienti di cedere il credito alle imprese che hanno eseguito i lavori o a soggetti privati, tranne che a banche e intermediari finanziari. Le misure di adeguamento antisismico rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o restauro e, quindi, godono della detrazione del 50%, ma a seconda dell'anno in cui la spesa viene effettuata varia la percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire, tenendo conto che sono concesse detrazioni più elevate quando dalla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

Le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture per la classificazione sismica degli edifici sono state fissate con D.M.28 febbraio 2017, come previsto dalla legge di stabilità 2017,  consentono di calcolare il miglioramento antisismico di un edificio sulla base di 8 Classi di rischio sismico (da A+, la meno rischiosa, alla G, la più rischiosa) a cui è sottoposto l'edificio in caso di evento sismico ed il modo in cui risponde a tale evento, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici. Attraverso tale strumento che contiene le indicazioni necessarie ai tecnici per certificare i miglioramenti ottenuti con un intervento di adeguamento, si possono stimare i costi necessari per riparare i danni causati da un terremoto, il livello dell'incentivo e le relative detrazioni. Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Alle classi di rischio sono state adeguate le detrazioni che dal primo gennaio 2017 sono state estese dal 50% all'80% per gli immobili privati e dal 50% all'85% per gli edifici condominiali, in base al miglioramento raggiunto dagli edifici con gli interventi di adeguamento che, però, devono essere realizzati nelle zone 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2021Le detrazioni si applicano su un ammontare di spese non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

La novità 2018 è che, dall'1 gennaio 2018 al 31/12/2021, sono state previste le seguenti percentuali di spese detraibili: 70% per la riduzione di 1 classe di rischio sismico, 75% per la riduzione di 1 classe di rischio sismico applicato alle zone comuni di condomìni, 80% per la riduzione di 2 classi di rischio sismico, 85% per la riduzione di 2 classi di rischio sismico applicato alle zone comuni di condomìni. Appare palese da quanto sopra esposto che la detrazione è maggiore se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Si è cercato, inoltre, di incentivare le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, consentendo di abbinare, con un'unica richiesta, le opere di miglioramento sismico, cioè le detrazioni sisma bonus, a quelle di adeguamento energetico, cioè le detrazioni eco bonus. La detrazione, in tal caso, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Tra le spese detraibili rientrano anche le spese ulteriori per prestazioni professionali di diagnosi sismica, di certificazione statica e tecniche e le spese sostenute per l'acquisto dei materiali e quelle pagate per eventuali oneri, imposte e diritti comunali.

Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e operanti alla data del 31/12/2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Per usufruire del sisma bonus è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo i dati castali dell'immobile oggetto dell'intervento ed effettuare i pagamenti unicamente con bonifico parlante, conservando la documentazione da esibire in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, cioè titoli autorizzativi necessari per l'intervento, copia di bonifici e fatture, ricevute IMU, delibera assembleare di approvazione dell'intervento in caso di lavori condominiali e tabella millesimale di ripartizione delle spese, notifica preliminare A.S.L. quando prevista dalla normativa.

Sisma bonus in caso di demolizione e ricostruzione: Il sisma bonus, spiega l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.34/E del 27 aprile 2018, può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l'immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Tale intervento, infatti, rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all'interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno.  La stessa Risoluzione 34/E spiega che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l'aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa. Spetta, altresì, all'acquirente poter fruire dell'agevolazione nelle compravendite immobiliari di un edificio, demolito e ricostruito, sito nei Comuni i n zone classificate a "rischio sismico 1",  detraendo dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro). In conclusione, con le attuali norme è obbligatorio provvedere alla valutazione sismica degli edifici strategici ma non è obbligatorio per tutti gli edifici esistenti se non sono previsti i succitati interventi edilizi. Di conseguenza l'adeguamento sismico della maggior parte delle strutture a carattere privato rimane su base volontaria e, al massimo, incentivato da bonus fiscali.


 

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