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Interventi edilizi e agevolazioni fiscali a confronto

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Riferimenti normativi: Art. 16-bis D.P.R.n.917/86 (T.U.I.R.)- Art. 119 del D.L. n.34/2020

Focus: L'esecuzione di interventi edilizi sulle unità immobiliari, volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche, consentono ai contribuenti che ne sostengono le spese di fruire di agevolazioni fiscali. I bonus fiscali da tempo sono oggetto di svariate modifiche legislative per cui è necessario evidenziare quali sono le tipologie di detrazioni di cui il contribuente può beneficiare.

Principi generali: L'art. 16-bis T.U.I.R. è la norma di riferimento con la quale il legislatore ha introdotto la detrazione per gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Detta agevolazione, inizialmente prevista nella misura del 36%, consiste attualmente in una detrazione dall'Irpef del 50%, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Ad integrazione e modifica del citato articolo, successivi decreti hanno introdotto il cosiddetto Ecobonus (D.L.n. 83/2012), cioè le detrazioni fiscali, prorogate, con la Legge di Bilancio 2020 fino al 31 dicembre 2020, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, e il cosiddetto Sismabonus(D.L.n. 63/2013) per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, cioè la messa in sicurezza statica degli edifici nell'ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio. Da ultimo l'art. 119 del Decreto Rilancio (D.L.n.34/2020), sostituito in sede di conversione nella L. n. 77/2020, ha incrementato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e in­­stallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Si può fruire di tale detrazione, ripartita in 5 rate di pari importo, purché le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021. 

Differenze tra le agevolazioni fiscali e le relative detrazioni: Ecobonus 2020 è l'agevolazione di fruire riconosciuta per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi), l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l'acquisto e la posa in opera di schermature solari. Beneficiari sono tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.In particolare, sono ammessi all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e tra le persone fisiche anche i condomìni, per gli interventi sulle parti comuni condominiali. L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le percentuali di detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nella misura del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condomìnio. Maggiori detrazioni sono previste per i condomìni per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La detrazione spetta nella misura del 70%, se gli interventi interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio; nella misura del 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica). Se i lavori vengono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, si può usufruire di una detrazione dell'80%, con il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell'85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Sismabonus è un'agevolazione a favore dei contribuenti che effettuano lavori edilizi antisismici su abitazioni ed immobili per attività produttive. Gli interventi di adeguamento antisismico devono essere eseguiti sulle parti strutturali degli edifici e consistono nel portare un edificio esistente allo stesso livello di sicurezza richiesto dalle norme tecniche per le costruzioni di nuovi edifici e di fruire di una detrazione delle spese sostenute per l'adeguamento. Beneficiari sono i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), ai condomìni ed alle aziende soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires). Percentuale di detrazione: Le misure di adeguamento antisismico rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o restauro e, quindi, godono della detrazione del 50%, ma a seconda dell'anno in cui la spesa viene effettuata varia la percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire, tenendo conto che sono concesse detrazioni più elevate quando dalla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. 

Bonus facciate: è l'agevolazione del 90%, introdotta dalla legge di Bilancio 2020, e prorogata al 2021, sulle spese per la sistemazione delle facciate che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 per realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. A differenza di altre agevolazioni simili questo bonus non prevede alcun limite di spesa o di categoria catastale. Ci sono, però, altri vincoli: l'edificio da sistemare deve trovarsi nelle zone A o B del rispettivo Comune, o in una zona assimilabile a seconda della normativa regionale o locale. Il secondo vincolo è che rientra nel bonus la facciata dell'edificio visibile dalla strada, per cui non è agevolato il lavoro realizzato sulle facciate di un cortile interno. Sono comprese nelle detrazioni le spese correlate: installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, Iva e imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Beneficiari della detrazione sono sia ai proprietari dell'immobile sia agli inquilini che partecipano alla spesa, persone fisiche o imprese con o senza la residenza in Italia. Il 90% della spesa può essere recuperato in dieci quote annuali di pari importo. In alternativa, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, in quest'ultimo caso anche per le quote residue nel caso all'inizio fosse stata fatta la scelta della detrazione attraverso la dichiarazione dei redditi. Superbonus del 110% è stato introdotto dall'art. 119 del D.L. n.34/2020 relativamente alle spese sostenute per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche, e da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. A queste tipologie di spese, dette "trainanti", quali quelle relative ad interventi per l'involucro dell'edificio, cosiddetto cappotto termico, interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, si aggiungono altri interventi, detti "trainati", a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. I requisiti minimi per usufruirne devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari; ovvero, ove non sia possibile il miglioramento di due classi energetiche, il conseguimento della classe energetica più alta - attualmente la classe A4 -. I beneficiari che possono accedere al Superbonus sono le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomìni, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. Il Superbonus può essere chiesto per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, documentate e rimaste a carico del contribuente, per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Il conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del "superbonus" deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Infine, per agevolare ulteriormente i contribuenti l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La cessione del credito è consentita anche per gli interventi condominiali in alternativa alla fruizione della detrazione.





 

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