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Con la pronuncia n. 28788 dello scorso 16 ottobre, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p. inflitta ad un padre che si era sottratto all'obbligo di mantenimento dei figli, respingendo le difese dell'uomo che si giustificava rilevando come, per far fronte alle spese legate all'affitto di una abitazione ove era andato a risiedere con un altro figlio, si era trovato in uno stato di incapacità economica.
Secondo la Corte, infatti, era stata una sua precisa scelta quella di prendere in affitto un appartamento ad un canone non proporzionato alle risorse disponibili, sicché risultava perfettamente integrato il reato, posto che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve, altresì, integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, incolpato del reato di cui all'art. 570, comma secondo n. 2 c.p., per aver fatto mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza.
In particolare, il padre, per far fronte alle nuove spese legate al pagamento di un elevato affitto di una abitazione ove era andato a risiedere con il figlio nato da una nuova relazione, aveva omesso di versare per qualche mese quanto dovuto per il mantenimento degli altri figli, nati dal precedente matrimonio.
Per tali fatti, la Corte di Appello di Trento, ritenendo l'uomo colpevole del reato contestato, lo condannava alla pena di giustizia.
Secondo il collegio giudicante, infatti, era stata una libera scelta del padre quella di prendere in fitto un alloggio nel libero mercato ad un canone troppo alto, sebbene incompatibile con le sue condizioni economiche, senza impegnarsi seriamente nella ricerca di un alloggio più economico.
Ricorrendo in Cassazione, il padre chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata perché inficiata da vizi di violazione di legge e motivazionali, denunciando, in particolare, vizio di motivazione in relazione configurabilità dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo.
A tal fine deduceva l'inidoneità delle valutazioni della Corte in merito alla sua concreta capacità economica: secondo la difesa del ricorrente, i giudici – valutando unicamente lo stato di bisogno dei minori – non avevano verificato se fossero venuti meno i mezzi di sussistenza, né avevano tenuto conto della circostanza per cui, quando i bambini si erano trattenuti con il padre, quest'ultimo aveva provveduto al loro mantenimento e, negli altri periodi, aveva comunque elargito parziali versamenti.
Il padre si doleva, inoltre, per aver la Corte ritenuto che fosse stata una sua libera scelta quella di reperire un alloggio in affitto a canone troppo alto, gravandolo altresì dell'onere probatorio di dimostrare di aver cercato soluzioni alternative.
La Cassazione non condivide le tesi difensive del ricorrente.
La Corte specifica che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve, altresì, integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Inoltre, con riguardo ai minori, lo stato di bisogno è in re ipsa, cosicché l'omesso versamento di somme in loro favore da parte del soggetto obbligato determina la mancanza di mezzi di sussistenza, in assenza della prova della disponibilità di autonome fonti di reddito, ferma restando l'irrilevanza del fatto che alla sussistenza provvedano altri soggetti.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di merito, con motivazione priva di lacune, ha ricostruito la vicenda evidenziando come poco rilevante fosse la circostanza che il ricorrente, a fronte del protratto inadempimento, avesse effettuato da versamenti saltuari e parziali posto che comunque aveva omesso per lungo tempo di adempiere all'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento.
La sentenza impugnata ha altresì correttamente evidenziato che l'uomo non era riuscito a dimostrare in maniera rigorosa di trovarsi in uno stato di impossibilità assoluta, anzi era emerso, dagli atti, che il predetto avesse scelto di vivere con l'altro figlio, nato da una diversa relazione, in un appartamento preso in affitto ad un canone non proporzionato alle risorse disponibili; l'uomo, inoltre, non aveva dato conto della concreta impossibilità di operare scelte diverse o di fruire di alloggi a minor costo o a condizioni più favorevoli, sicché correttamente si sono ritenute ingiustificate le sue deduzioni difensive in merito all'impossibilità di far fronte al versamento di quanto dovuto in favore degli altri due figli minori.
Alla luce di tanto, la Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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