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La comunicazione di scarto del superbonus è impugnabile?

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Riferimenti normativi: Art. 19, lett. h), D. Lgs. n. 546/1992

Focus: La comunicazione di "scarto" dei bonus edilizi con cui viene rifiutata dall'Agenzia delle Entrate la fruizione di un bonus rientra tra gli atti impugnabili perché di fatto preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova con la sentenza n.319/1 del 09/09/2024.

Il caso: La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova ha accolto il ricorso di una società che ha impugnato la «comunicazione di scarto» della richiesta di compensazione del bonus inviata in un giorno festivo. La "comunicazione di scarto", recante la motivazione "credito assente", era stata inviata dall'Amministrazione finanziaria alla società perché quest'ultima aveva trasmesso telematicamente, nei giorni di sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023, un modello F24 con il quale aveva portato in compensazione la somma derivante dall'utilizzo di un credito agevolativo (superbonus). La compensazione non era stata validata dal sistema informatico messo a disposizione dei contribuenti (servizio Entratel) che registra i pagamenti soltanto nei giorni feriali. Pertanto, alla data del primo giorno feriale successivo, cioè il 2 gennaio 2024, il credito della società era stato ritenuto insussistente, essendo utilizzabile entro il 31 dicembre 2023. 

La contribuente ha presentato ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado richiamando il principio secondo cui il termine per il pagamento di un'imposta che cade in un giorno festivo è prorogato ex lege al primo giorno feriale successivo e sostenendo che tale principio debba ritenersi estensibile a tutte le fattispecie. L'Ufficio ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso perché la comunicazione di scarto, non essendo una pretesa impositiva, non rientrerebbe nella previsione dell'art.19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992. Nel merito ha richiamato l'art. 7, comma 2, lettera l, del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, che prevede la proroga al primo giorno lavorativo successivo dei termini che scadono di sabato o di giorno festivo. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova ha preliminarmente respinto la la tesi dell'inammissibilità del ricorso, fondata sulla non impugnabilità della c.d. comunicazione di scarto, ritenendo che l'art. 19, lettera h), del D.Lgs.n.546/1992 prevede espressamente che il ricorso può essere proposto avverso "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari". Nel merito i giudici hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la proroga della scadenza di un termine, che venga a coincidere con un giorno festivo, al giorno successivo non festivo rappresenta un principio immanente nel nostro ordinamento (Cass., 21 agosto 2023, n. 24891, Cass., 22 marzo 2019, n. 8155).

È stata, altresì, richiamato il principio contenuto nell'art.1187 cod. civ.che, rimandando alla previsione del successivo art. 2963, comma 3, dispone: "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo", con la precisazione che tale proroga costituisce norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale (Cass. n. 11391 del 1995; Cass. n. 10012 del 2006), anche alle obbligazioni tributarie. Inoltre, il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 1, lett. h), prevede che "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria, che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". Sulla base di tali riferimenti normativi e dei precedenti giurisprudenziali la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha affermato che la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio che vale in generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria. Pertanto, ha accolto il ricorso ritenendo che il credito derivante da agevolazioni tributarie è utilizzabile, ai fini della compensazione, entro il primo giorno feriale successivo alla scadenza, nel caso in cui quest'ultima possa essere effettuata entro un termine che cade in un giorno festivo. 

 

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