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L’epopea del 110% al capolinea?

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Ad oggi la data da segnare in rosso sul calendario è il 31 dicembre 2023; è il termine entro cui sostenere le spese e, in caso di opzione per la cessione o sconto, anche realizzare gli interventi per poter beneficiare del superbonus al 110% sia per i condomini sia per le "villette" unifamiliari, sia per gli immobili interamente posseduti da un unico proprietario o dagli IACP o dalle cooperative edilizie o dagli enti del Terzo settore.

Tuttavia, mentre per i condomini, le persone fisiche che possiedono un intero edificio composto al massimo da 4 unità immobiliari e gli enti del Terzo settore dal 1° gennaio 2024 vi sarà il decalage dell'aliquota della detrazione che passerà dal 110% al 90% o al 70%, per le "villette" e gli immobili degli IACP e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa non sarà più possibile beneficiare del superbonus e rimarranno soltanto le ordinarie agevolazioni ancora vigenti nel 2024.

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 9 del D.L. n. 176/2022 - c.d. decreto Aiuti-quater - all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, e delle disposizioni introdotte dall'art. 1 comma 894 della Legge n. 197/2022, l'aliquota al 110% può continuare ad applicarsi sulle spese sostenute:

- fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell'art. 119 comma 9 del D.L. n. 34/2020 - IACP e cooperative edilizie -, nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;

- fino al 31 dicembre 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su villette ed edifici "indipendenti e autonome" che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo. 

Nei suddetti casi, è opportuno ricordare che, con riguardo al superbonus di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, l'aliquota rimarrà quella del 110% se entro il 31 dicembre 2023:

- sono state sostenute le spese per gli interventi se si intende fruire del superbonus al 110% nella propria dichiarazione dei redditi nella forma di detrazione fiscale;

- sono state sostenute le spese per gli interventi e sono stati eseguiti i lavori corrispondenti a quelle spese se si intende beneficiare del superbonus 110% optando per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione fiscale altrimenti spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Tutto, ovviamente, salvo proroghe italiche dell'ultima ora; monitoriamo.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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