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Con la sentenza dell'8 gennaio 2026, la Corte europea dei diritti dell'uomo torna a censurare l'ordinamento italiano in materia di poteri di indagine dell'Amministrazione finanziaria. Dopo i rilievi già formulati nel 2025 sugli accessi, ispezioni e verifiche fiscali, l'attenzione della Corte si è ora concentrata sugli accertamenti bancari fondati sulle indagini finanziarie, rilevando una nuova violazione dell'art. 8 della Convenzione, a tutela della vita privata e della corrispondenza.
Il quadro normativo esaminato è quello delineato dagli artt. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972, che consentono agli uffici fiscali, previa autorizzazione amministrativa, di acquisire i dati relativi ai rapporti bancari dei contribuenti e di fondare su tali elementi l'accertamento del reddito o dell'IVA. L'autorizzazione è rilasciata da organi apicali dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza ed è qualificata dalla giurisprudenza interna come atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile.
Proprio questo assetto è stato ritenuto incompatibile con gli standard convenzionali. La Corte EDU ha osservato che la legislazione italiana non delimita in modo sufficientemente preciso né le condizioni di esercizio del potere di accesso ai dati bancari né l'estensione delle informazioni acquisibili. Il semplice richiamo alla necessità di verificare l'adempimento degli obblighi fiscali attribuisce alle autorità un potere discrezionale sostanzialmente illimitato, privo di criteri predeterminati e di obblighi motivazionali effettivi.
Un ulteriore profilo critico riguarda l'assenza di garanzie procedurali. L'autorizzazione all'accesso ai conti non è soggetta a un controllo giurisdizionale preventivo e non può essere contestata autonomamente neppure in via successiva, nemmeno quando sia carente di motivazione. Né l'eventuale illegittimità dell'autorizzazione, secondo il diritto vivente, incide sulla validità dell'avviso di accertamento, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. A ciò si aggiunge la mancata informazione del contribuente circa la richiesta di dati bancari, circostanza che, secondo la prassi amministrativa, non produce effetti sull'accertamento.
Secondo la Corte EDU, tale combinazione di ampia discrezionalità e mancanza di controllo indipendente non assicura il "livello minimo di protezione" richiesto dalla Convenzione. Ne consegue che l'ingerenza nella sfera privata del contribuente non può dirsi "conforme alla legge" ai sensi dell'art. 8, par. 2, CEDU.
La pronuncia dell'8 gennaio 2026 assume particolare rilievo sistematico, poiché chiama l'Italia a un intervento non solo legislativo, ma anche giurisprudenziale. La Corte ha infatti invitato lo Stato ad adeguare il diritto interno introducendo limiti più stringenti, obblighi motivazionali e forme di controllo effettivo sugli accessi ai dati bancari, sollecitando un riallineamento della giurisprudenza nazionale ai principi europei di legalità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali del contribuente.
Meditate contribuenti, meditate.
Foto di Guillaume Périgois su Unsplash
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