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Restituzione atti al cliente. L’avvocato non può subordinarlo al pagamento del proprio compenso.

avvocato

Il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 11/2023 ha preso posizione riguardo alla contestazione sollevata da due professionisti che avevano fatto ricorso contro la sanzione disciplinare loro inflitta dal CDD di Brescia.

Tali contestazioni si basavano sul fatto gli avvocati non avevano restituito ai propri clienti i fascicoli subordinandolo al previo pagamento del compenso. 

 Difatti, l'avvocato non può subordinare al pagamento del proprio onorario la restituzione al cliente degli atti di causa.

Tale circostanza e cioè la mancata restituzione, va deontologicamente sanzionata atteso che, ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario.

 Il CDD apriva il procedimento disciplinare e riteneva provata la responsabilità degli avvocati per aver violato, tra l'altro, l'art. 33 comma CDF (art. 42 vecchio CDF) in quanto con missiva invitavano i clienti a saldare la parcella prima del ritiro di documenti.

Per il CNF, la decisione è corretta e il ricorso va rigettato.

 

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