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Mantenimento dei figli e ripetibilità dell’assegno.

Cassazione

 La prima sezione civile della Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 10974/2023 in merito alla ripetibilità o meno dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore del figlio.

Nel caso in questione, un padre ricorre avverso la sentenza di appello che dichiara cessata la materia del contendere essendo venuto meno il presupposto della domanda principale di revoca o riduzione dell'assegno nei confronti della figlia e così respingeva la domanda relativa alla restituzione di quanto versato in eccedenza e non dovuto, stante l'asserita natura alimentare dell'assegno originariamente fissato in Euro 2.000,00 mensili.

Tale contributo, si ritiene incompatibile con un pagamento alimentare, destinato a comprendere solo i beni di stretta necessità.

La Suprema Corte ritiene la doglianza infondata.

Difatti, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione.

 Inoltre per la Cassazione la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo direttamente connesso allo 'status' genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finchè non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (sul punto Cass. 4224/2021).

Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 32914/2022 ha affermato il principio di diritto secondo cui in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:

a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;

b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto, sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

 Per la Corte, occorre dare il giusto rilievo alle esigenze equitative e solidaristiche anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di mantenimento, esigenze che inducono a temperare la generale operatività della regola civilistica della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa;

occorre operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole del rapporto;

ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine" il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno "stato di bisogno" o, comunque, per la insussistenza di una sperequazione tra redditi tra i soggetti della coppia in crisi, ovvero sia addebitata la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità.

Nel caso in questione, si discute all'interno di un giudizio iniziato nel 2012 per la modifica delle condizioni concordate dai genitori nel 2002, riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della figlia nata dalla loro unione al di fuori del matrimonio, dell'intervenuta rimodulazione al ribasso, in via provvisoria, nel corso del giudizio, da Euro 1.500,00 + 500,00 (a titolo di contributo per il canone locatizio) a Euro 1.000,00, oltre spese straordinarie, dell' assegno di mantenimento della figlia, minorenne prima e poi maggiorenne ma non autosufficiente economicamente (per quanto risulta), che viveva, sino al luglio 2016, presso la madre.

L'assegno in oggetto risponde comunque alle esigenze di mantenimento dei figlie di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti.
Per cui, in conclusione, il ricorso va rigettato.

 

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