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Spese scuola privata della figlia: il padre deve pagare anche se non è d’accordo.

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L'ordinanza n. 14564/2023 della Suprema Corte della Cassazione, ha dato ragione ad una madre ed al ricorso da lei presentato  avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, parzialmente accoglieva le ragioni dell'ex marito e padre della minore dei due ex coniugi.
L'uomo, riteneva che le spese della scuola privata della figlia fossero già pagate in quanto, da un lato rientranti nell'ordinario contributo al mantenimento della figlia e, dall'altro, perché relative a spese derivanti dall'iscrizione della stessa alla scuola secondaria di primo grado privata, per le quali l'uomo aveva previamente opposto dissenso.

Secondo la madre, invece, la sentenza impugnata non si è conformata al principio di diritto secondo cui non è configurabile a carico del coniuge un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico dell'altro coniuge un obbligo di rimborso.

Per gli Ermellini, la censura è fondata.

La Corte di merito ha omesso di considerare che "in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 337-ter c.c., consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alle decisioni di maggiore interesse, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso".

 Inoltre, secondo la giurisprudenza , le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore.

Sarà necessario solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole come ribadito da Cassazione n. 3835/2021.

Inoltre, ribadiscono i Giudici della Suprema Corte, la Corte d'appello non ha valutato l'infondatezza o meno delle ragioni del dissenso fatte valere dal padre rispetto alle decisioni di iscrivere la figlia alla scuola privata, omettendo di valutare e/o pronunciarsi su tali ragioni, risultando contraddittoria e immotivata, come se bastasse semplicemente il veto del padre. 


Il giudice di merito, in sostanza, ha condotto la sua indagine nella sola verifica dell'esistenza dell'eventuale dissenso del genitore, invece, sostengono i giudici della S.C. avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poiché nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

Occorre cioè sempre accertare, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori.

E in ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.

Per tali ragioni, la sentenza è cassata con rinvio.

 

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