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Omesso mantenimento, SC: “Non colpevole il padre che cade in povertà dopo aver ristrutturato casa”

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Con la sentenza n. 11364 dello scorso 6 aprile, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di condanna pronunciata verso un uomo che, caduto in estrema povertà dopo aver dissipato tutte le sue sostanze per ristrutturare l'abitazione familiare, non aveva versato l'assegno di mantenimento per il figlio.

Si è infatti dato peso alla circostanza per cui l'imputato, ristrutturando la casa familiare, aveva assolto gli impegni economici e che, proprio a causa di tale onere, aveva lapidato le proprie sostanze, così trovandosi nell'impossibilità colpevole di adempiere.

Il caso sottoposto dall'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all'articolo 570, commi 1 e 2 c.p., per avere fatto mancare mezzi di sussistenza al figlio minore.

In particolare l'uomo, ricco imprenditore, aveva utilizzato tutte le sue sostanze per ristrutturare l'abitazione familiare; trovatosi in difficoltà economiche tali da arrivare al dissesto ed al fallimento, la moglie lo aveva abbandonato portando con sé il figlio.

Di seguito la donna aveva presentato formale denuncia, lamentandolo l'inerzia del marito nel contribuire economicamente alle esigenze primarie del figlio.

Il padre veniva quindi condannato in primo grado in contumacia. 

Costituitosi in secondo grado, l'uomo chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di dimostrare come avesse utilizzato le proprie sostanze economiche proprio per la casa in cui viveva il figlio e che ciò aveva fatto fino al momento della dichiarazione di fallimento; caduto in estrema povertà, tanto da dover chiedere l'elemosina alla Caritas, non aveva più avuto modo di poter ottemperare alle richieste di mantenimento della moglie.

La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dell'imputato: il Collegio giudicante respingeva la richiesta dell'uomo volta all'assunzione di altre testimonianze ritenendo che le stesse – avendo ad oggetto la ristrutturazione della casa – non avrebbero avuto rilievo rispetto al fatto- reato per cui si procedeva.

L'imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge penale e la mancata assunzione di prove decisive, rilevando come il giudizio di penale responsabilità era stato formulato senza considerare le sue oggettive condizioni di incapacità economica.

A tal fine la difesa dell'uomo evidenziava come, se si fosse proceduto con la rinnovazione dibattimentale, le nuove testimonianze assunte avrebbero comprovato che l'imputato aveva utilizzato le proprie sostanze economiche proprio per la casa in cui viveva il figlio e che ciò aveva fino al momento della dichiarazione di fallimento.

La Cassazione condivide le tesi difensive dell'imputato. 

In punto di diritto gli Ermellini rilevano come il condannato, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello. Tale principio ha valenza ancor più decisiva quando la rinnovazione verte sugli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità penale.

Conspecifico riferimento al caso di specie, l'imputato aveva chiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale proprio per contestare la permanenza della condotta delittuosa a lui attribuitagli: l'intento era di dimostrare di aver assolto gli impegni economici per ristrutturare la casa familiare e che, proprio a causa di tale onere, aveva lapidato le proprie sostanze al punto da essersi ridotto a chiedere l'elemosina e a ricorrere all'aiuto della Caritas.

La richiesta istruttoria ineriva, quindi, alla prova delle condizioni economiche dell'imputato, della sua impossibilità colpevole di adempiere, almeno in un dato momento temporale, e, dunque, alla prova della stessa esistenza del reato.

A fronte di tale difesa, la Corte di merito, con una motivazione obiettivamente stringata, ha ritenuto che il tema di prova dedotto riguardasse solo "le modalità di ristrutturazione della casa familiare" e, quindi, che non fosse pertinente rispetto all'oggetto del processo: tale argomentare, tuttavia, era del tutto errato in quanto era dovere della Corte accogliere la richiesta di rinnovazione dibattimentale, vertente su una prova obiettivamente rilevante ai fini della conferma del giudizio di penale responsabilità, posto che il tema della ristrutturazione della casa aveva un chiara valenza pregiudiziale nella ricostruzione alternativa lecita dell'imputato ed era collegato indirettamente alla stessa configurabilità del reato.

In virtù di tanto, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che procederà anche ad una nuova valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed ad un nuovo giudizio sulla penale responsabilità penale dell'imputato. 

 

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