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Il reato e le tipologie di bancarotta

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Le tipologie di bancarotta sono inquadrate tra i reati contro il patrimonio e l'oggetto giuridico della tutela è costituito dal diritto di garanzia che i creditori vantano sul patrimonio del debitore fallito. Tra gli elementi costitutivi del reato vi è la sentenza dichiarativa di fallimento, poiché prima della pronuncia della sentenza non esiste reato perfetto in tutti i suoi elementi.

Le peculiarità assunte da questo reato sono diverse a seconda del variare delle seguenti caratteristiche, ossia il carattere fraudolento o meno della condotta, l'oggetto materiale, la collocazione temporale rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento e il soggetto agente.

Le tipologie di bancarotta previste dalla Legge Fallimentare sono collocate al titolo VI, capo I nei reati commessi dal fallito della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Le diverse fattispecie di bancarotta si possono classificare in base a tre distinti criteri: i soggettivi attivi del reato fondano la differenza tra bancarotta propria, commessa dall'imprenditore individuale nonché dai soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo o in accomandita semplice, e bancarotta impropria o societaria, commessa dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società.

L'elemento soggettivo del reato fonda poi la distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice laddove la prima è connaturata dalla volontà di spogliare il patrimonio sociale a danno dei creditori sociali, mentre la seconda può essere caratterizzata da semplice colpa, qualora l'imprenditore abbia eroso il patrimonio sociale tramite operazioni azzardate o comunque connotate da imprudenza.

Da ultimo, il momento di commissione del fatto di reato in relazione alla sentenza dichiarativa di fallimento rileva ai fini della distinzione fra bancarotta pre-fallimentare ovvero post-fallimentare. Inoltre, un'altra distinzione importante riguarda la bancarotta patrimoniale e documentale a seconda che il mezzo per sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia dei creditori sia rappresentato da una condotta distrattiva o passi invece da una irregolare tenuta delle scritture contabili.

La distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta è particolarmente rilevante per quanto concerne la bancarotta documentale, declinabile in entrambe le fattispecie di reato.

Interessante, sul punto, quanto statuito dalla recente sentenza Cassazione V Sezione Penale n. 27598 del 06/10/20 secondo cui la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in base all'elemento soggettivo del reato che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2), l. fall.l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

In tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma 2, l. fall. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, l. fall. dal dolo generico.

 

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