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T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. II, 26/11/2015, n. 3026 (Abusivismo)

Il mutamento di destinazione d´uso senza opere non è sanzionabile sotto il profilo urbanistico pur costituendo un abuso: infatti, al precetto contenuto nell´art. 8, lett. a), l. l. 28 febbraio 1985 n. 47, contenente il divieto di porre in essere "variazioni essenziali" consistenti nel semplice mutamento di destinazione d´uso senza autorizzazione, non corrisponde alcuna specifica sanzione; né può, in particolare, trovare applicazione l´art. 7 comma 2, l. n. 47, cit., il quale collega chiaramente la sanzione della demolizione alle variazioni essenziali che abbiano comportato l´esecuzione di opere edilizie.

 

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T.A.R. L´Aquila, (Abruzzo), sez. I, 26/11/2015, n...
T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 26/11/2015, n....

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