Il mutamento di destinazione d´uso senza opere non è sanzionabile sotto il profilo urbanistico pur costituendo un abuso: infatti, al precetto contenuto nell´art. 8, lett. a), l. l. 28 febbraio 1985 n. 47, contenente il divieto di porre in essere "variazioni essenziali" consistenti nel semplice mutamento di destinazione d´uso senza autorizzazione, non corrisponde alcuna specifica sanzione; né può, in particolare, trovare applicazione l´art. 7 comma 2, l. n. 47, cit., il quale collega chiaramente la sanzione della demolizione alle variazioni essenziali che abbiano comportato l´esecuzione di opere edilizie.
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