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Rateizzazione del debito fiscale: il pagamento in ritardo di una rata fa perdere il beneficio?

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Riferimenti normativi: Art.10, c.13 decies, D.L.n.201/2011

Focus: Il contribuente che ha ottenuto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione un piano di rateizzazione del debito per cartelle di pagamento non pagate perde il beneficio della dilazione se ritarda il versamento di una rata?

Il caso: La Corte di Cassazione con Ordinanza n.16062, pubblicata il 7/6/2023, si è pronunciata sulla predetta questione sollevata da una società di capitali s.r.l. nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate aveva emesso una cartella di pagamento relativa ad Ires, Iva e sanzioni, per l'anno di imposta 2011. La società aveva impugnato la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando la decadenza della rateizzazione per il tardivo pagamento della terza rata di un giorno ed il ricorso era stato accolto. La sentenza era stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il ricorso perché il tardivo versamento della terza rata era stato sanato con ravvedimento operoso ai sensi dell'art.3 bis del D.Lgs.n.472/1997, entro il pagamento delle rate successive.

In pratica, nella fattispecie, non si era verificato l'omesso versamento di una rata ma solo un ritardo sanato attraverso il versamento di sanzioni ed interessi. L'Agenzia delle Entrate ha, pertanto impugnato la sentenza d'appello con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo che la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto dell'art.3 bis del D.Lgs.n.462/1997 che annoverava tra le cause di decadenza della rateizzazione il tardivo o carente versamento della rata diversa dalla prima entro la scadenza della successiva.Evidenziava, altresì, che non era fondato il richiamo al ravvedimento operoso al fine di impedire l'iscrizione a ruolo.Ciò opera, ex art.3 bis, comma 4, del D.Lgs.n.472/1997, solo nel caso di pagamento della rata nel termine previsto per la rata successiva, mentre, nel caso in esame, il versamento era intervenuto dopo la scadenza della rata successiva. La Corte di Cassazione ha accolto la tesi dell'Ufficio tenendo conto del disposto dell'art.10, comma 13 decies, del D.L.n.201/2011, convertito con L.n.214/2011, che non fa alcuna distinzione tra ritardato versamento, come avvenuto nel caso di specie, e mancato versamento della rata. 

Tale norma ha modificato l'art.3 bis del D.Lgs. n.462/1997 che dispone, al comma 4, nel caso di mancato pagamento della prima rata o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, la decadenza dalla rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena. È stato, altresì, introdotto il comma 4 bis, secondo cui << il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione ex art.13 del D.Lgs. n.47171997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art.13 del D.Lgs.n.472/1997 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva>> (Cass. 5 marzo 2021 n.6263). Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso poiché la società ricorrente aveva precisato che la terza rata era stata versata con un giorno di ritardo del trimestre per mancanza di fondi, ricorrendo al ravvedimento operoso e versando le relative sanzioni e interessi.

 

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