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L'art. 119 del D.L. 19.5.2020 n. 34 - c.d. decreto "Rilancio" -, sostituito in sede di conversione nella Legge n. 77 del 17.7.2020, incrementa al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
L'art. 119 del D.L. 34/2020 individua l'ambito di applicazione del "superbonus" del 110% sulla base di due criteri:
Il criterio soggettivo viene soddisfatto se i lavori sono effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. 266/91;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Più articolata e molto ampia è la gamma di lavori oggetto del bonus. La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 - per gli IACP fino al 30.6.2022 -, spetta per gli interventi di riqualificazione energetica "trainanti" di seguito indicati.
Il c.d. "superbonus", inoltre, spetta entro limiti massimi di spesa che sono diversi a seconda della:
•tipologia di intervento "trainante" effettuato;
•tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.
Gli interventi di riqualificazione energetica "trainanti" sono dati da:
Sono ammessi alla detrazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001. Anche in questi casi, il "superbonus" spetta:
•nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica dell'edificio;
•nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 119 del D.L. 34/2020.
L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 - l'installazione di pannelli o schermature solari -, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" sopraelencati.
Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021.
Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dai decreti ministeriali che devono essere emanati ai sensi del co. 3-ter dell'art. 14 del D.L. 63/2013. Detti requisiti minimi devono consentire, nel loro complesso ed anche congiuntamente all'installazione di impianti solari fotovoltaici o all'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:
•il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari;
•ovvero, ove non sia possibile il miglioramento di due classi energetiche, il conseguimento della classe energetica più alta - attualmente la classe A4 -.
Il conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del "superbonus" deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La detrazione spetta pure per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, sugli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013. Anche in questo caso, ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici, è necessario ottenere l'asseverazione da parte dei tecnici abilitati.
A completamente dell'ampio ventaglio di lavori coinvolti annoveriamo pure l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 412/93 e l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, se sono stati eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici.
Non rimane che rivolgersi al proprio tecnico di fiducia ed iniziare ad inquadrare correttamente la tipologia di lavoro da effettuare; verificare l'applicabilità del bonus e concordare con la propria banca – o con la ditta esecutrice – la cessione del credito in modo da monetizzare immediatamente il beneficio.
Meditate contribuenti, meditate.
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