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Focus sui limiti al pignoramento di retribuzioni per crediti qualificati

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Inquadramento normativo: Art. 2 D.P.R. n. 180/1950

I crediti qualificati e i crediti professionali dell'avvocato: La natura "qualificata" è attribuita ai crediti corrispondenti a debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro e non a qualsiasi debito derivante da rapporto di lavoro. «Ciò che caratterizza il credito è la circostanza che il medesimo origini da un rapporto caratterizzato dalla "dipendenza" del debitore, tipica del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzazione non riconducibile alla prestazione d'opera professionale». Ne consegue che il credito professionale dell'avvocato non rientra tra quelli qualificati (Tribunale Ravenna, sentenza 23 gennaio 2012).

Il pignoramento delle retribuzioni erogate dalle pubbliche amministrazioni e dalle aziende private: In presenza di crediti qualificati, è possibile pignorare stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, nonché pensioni, indennità che tengono luogo di pensione e altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 3648/2019) nei seguenti limiti:

  • «fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
  • fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
  • fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato».

La determinazione delle quote pignorabili va fatta tenendo conto della loro valutazione al netto delle ritenute fiscali. Il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali va eseguito anche nel caso di compensazione attuata dall'I.N.P.S., per propri crediti, ai sensi dell'art. 69, Legge n. 153/1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare. In tali ipotesi, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari a un quinto, va effettuato valutando i trattamenti al netto delle ritenute che per legge sono applicate a titolo fiscale (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 3648/2019).

La limitazione alla pignorabilità e i diritti dei creditori: «La limitazione all'espropriabilità sostanzialmente si risolve in una parziale compressione dei diritti dei creditore e deve, per tale motivo, essere contenuta nei limiti funzionali allo scopo prefissato che tenga conto del bilanciamento delle esigenze di tutela del credito (art. 24 Cost.) e della garanzia di assicurare mezzi adeguati per le esigenze di vita (art. 38 Cost.). Ne consegue che tutto quanto eccede la parte del trattamento diretta a garantire il minimum, non ha ragione di sottrarsi al regime ordinario di piena espropriabilità previsto per la generalità dei casi» (Tribunale Ravenna, sentenza 23 gennaio 2012). 

Quota pensione impignorabile e eccedenza: La quota di pensione assolutamente impignorabile, con le sole eccezioni, tassativamente indicate, -come detto - è quella necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Questo sta a significare che «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà». L'indagine in merito alla sussistenza o l'entità di tale quota impignorabile è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata (Cass. civ., n. 18755/2013).

Pignoramento stipendio e precedente cessione dello stesso: Il pignoramento eseguito sullo stipendio percepito dal dipendente pubblico e da quello privato, se è successivo a una precedente cessione dello stesso, sarà possibile solo nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) e la quota ceduta (Tribunale Bologna, ordinanza 9 dicembre 2008). 

 

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