Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Al via il nuovo credito d’imposta per investimenti

Imagoeconomica_24047

L'art. 1 commi 184-197 della legge di bilancio 2020 ridisegna le agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel prossimo anno; nello specifico per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica un nuovo credito d'imposta, in sostituzione del super e iper-ammortamento.

Possono continuare a beneficiare di super e iper-ammortamenti soltanto gli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020 per i quali entro il 31 dicembre 2019 l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

Infatti, per espressa previsione legislativa, inserita nell'art. 1 comma 196 della legge di bilancio 2020, le disposizioni relative al nuovo credito d'imposta non si applicano:

- agli investimenti aventi a oggetto i beni "ordinari" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in presenza delle suddette condizioni soddisfatte entro il 31 dicembre 2019, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1 del D.L. n. 34/2019 convertito;

- agli investimenti aventi a oggetto i beni di cui all'Allegato A e B della Legge 232/2016 effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in presenza delle suddette condizioni soddisfatte entro il 31 dicembre 2019, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 1 commi 60 e 62 della L. 145/2018.

Il bonus avrà come oggetto i beni strumentali nuovi, fatta eccezione per tutti gli autoveicoli citati nel comma 1 dell'articolo 164 del Tuir: quindi è esclusa l'agevolazione anche nel caso in cui l'auto sia strumentale all'esercizio dell'attività propria dell'impresa, quali taxi o vetture per autoscuole. Sono esclusi anche i beni che hanno una percentuale di ammortamento inferiore al 6,5% quali gli immobili. 

L'agevolazione consiste nell'assegnazione di un credito d'imposta utilizzabile solo in - compensazione orizzontale - ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs 241/97, pari al 6% del costo del bene, senza che si applichino i limiti di importo per la compensazione stessa. Il tetto massimo di spesa che dà origine alla agevolazione è fissato in due milioni di euro. Se l'investimento riguarda beni a elevato contenuto tecnologico rientrante nei beni previsti da -Industria 4.0 -, o beni immateriali, al posto del cosiddetto iper ammortamento si avrà un credito d'imposta stabilito nella misura del 40% del costo, per i beni materiali e del 15% per i beni immateriali, con tetto di spesa pari a 700.000,00 euro.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione dell'imponibile reddituale o Irap ed è fruito in cinque quote costanti annuali o tre quote costanti annuali per beni immateriali industria 4.0.

La norma agevolativa dispone che possono accedere al credito d'imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La formulazione della norma consente, quindi, di affermare che la nuova agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi. Inoltre, la novella legislativa prevede che, la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di:

- liquidazione volontaria;

- fallimento;

- liquidazione coatta amministrativa;

- concordato preventivo senza continuità aziendale;

- altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono infine escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DLgs. n. 231/2001.

Pro e Contro

Nel caso del super-ammortamento, l'ammontare complessivo dell'agevolazione quale variazione diminutiva è superiore al credito d'imposta. Infatti, se prendiamo per semplicità una società di capitali soggetta a Ires al 24%, acquistare un bene di 10.000,00 euro genera un maggior costo di 3.000,00 euro, che al 24% produce un risparmio aggiuntivo all'ammortamento ordinario di 720,00 euro.

Il bonus quale credito d'imposta invece è fissato a 600,00 euro.

Nel caso dell'iper-ammortamento, il risparmio d'imposta calcolato sul 170% in più del costo, è pari a 4.080,00 euro, mentre il credito d'imposta genera un risparmio di imposta pari a 4.000,00 euro. In questo secondo caso la misura è molto simile, però la tecnica delle due agevolazioni è molto diversa. Infatti, se il bene presenta una aliquota d'ammortamento bassa, ad esempio, il 10%, con il credito d'imposta quinquennale si velocizza il recupero dello sconto.

Inoltre il credito d'imposta ha un utilizzo più duttile rispetto alla variazione diminutiva, perché in assenza di reddito imponibile può essere usato anche per saldare altri debiti da versare con F24, quali debiti previdenziali, Iva, Imu, Tari, mentre la variazione diminutiva genererebbe una perdita che semplicemente potrebbe essere riportata a nuovo, senza beneficio immediato.

Il cambiamento di rotta è, in ogni caso, sicuramente conveniente per i contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014, imprenditori o professionisti che siano, in quanto non potendo beneficiare di super e iper-ammortamenti, trattandosi di agevolazioni che consistono in una deduzione extracontabile che opera in dichiarazione dei redditi, potranno invece beneficiare del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Insomma come potete notare la sostanza poco cambia, cambia soltanto la forma.

Auguri di un felice anno e, mi raccomando, meditate contribuenti, meditate.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Consenso informato: valido anche se orale, se vi e...
"Caro Freud..." "Caro Einstein..." Lo scambio di l...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito