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Superbonus: stop alla cessione del credito e agli sconti in fattura

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Riferimenti normativi: L.n.67 del 23.5.2024 di conversione del D.L.n.39/2024 (Decreto Superbonus)

Focus: Dal 30 maggio 2024 non è più possibile inviare nuove richieste di cessione dei crediti relativi al superbonus e ai bonus casa. La L. n.67 del 23 maggio 2024, in vigore dal 29 maggio 2024, (Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 2024), con cui è stato convertito in legge il D.L.n.39/2024 (in materia di agevolazioni fiscali), ha introdotto restrizioni relative al superbonus. In particolare, in merito al superbonus edilizio i contribuenti che hanno fruito del Superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione Irpef non possono più optare per lo sconto in fattura e la cessione del creditodelle rate successive non ancora fruite. 

Il divieto di cessione del credito vale anche per le Cilas dormienti relative agli interventi per i quali pur essendo stata presentata la Cilas, o essendo stato richiesto il permesso di costruire entro il 16 febbraio 2023, ed essendo stati avviati, in qualche caso, i lavori, non è stata sostenuta alcuna spesa fino al 30 marzo 2024. Il Decreto Superbonus stabilisce, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 le banche e gli Istituti di credito non potranno più utilizzare i crediti derivanti dal Superbonus e dai bonus edilizi, precedentemente acquistati, per compensare i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativain una delle gestioni amministrate da enti previdenziali Inps e i premi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.

Ciò comporta che le banche non acquisteranno nuovi crediti con conseguente effetto negativo sui professionisti e le imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura, non sono riusciti a cedere il corrispondente credito di imposta. È prevista anche una norma anti-usura per i crediti generati a partire da maggio 2022 per i quali banche, assicurazioni e intermediari, che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025 dovranno applicare a queste rate la ripartizione in sei quote annuali, e le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non potranno essere ripartite ulteriormente o cedute. Infine, per evitare che fruiscano dei bonus edilizi anche i soggetti indebitati nei confronti dell'erario è stata disposta la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi fino a concorrenza di quanto dovuto. Ciò in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte e ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento. 

 

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