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Tramite la sentenza n. 5538/2018 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che il meccanismo di rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti degli Enti pubblici, attuato mediante l'uso del cd. badge, sia compatibile con le caratteristiche di indipendenza e autonomia professionali qualificanti la posizione dei Dirigenti-Avvocati dei medesimi Enti.
I fatti di causa: taluni Avvocati-Dirigenti presso un'Azienda sanitaria locale avevano impugnato davanti al T.A.R. il provvedimento con il quale il Direttore della funzione gestione del personale della medesima A.S.L. aveva stabilito la consegna del badge agli Avvocati-Dirigenti con obbligo di marcatura, pena l'adozione di sanzioni disciplinari.
Le censure mosse in primo e in secondo grado contro detto provvedimento sono tutte incentrate, in estrema sintesi, sull'asserita incompatibilità del sistema di rilevazione delle presenze basato sull'uso del badge con lo status di Avvocati dipendenti di un Ente pubblico, caratterizzato da profili di autonomia professionale e indipendenza, oltre che con le peculiari modalità di svolgimento dell'attività professionale alle dipendenze dell'Azienda sanitaria.
Il Tribunale di prime cure rigettava il ricorso, facendo proprio il precedente orientamento già manifestato dal Consiglio di Stato; evidenziava il Tribunale che le invocate prerogative di autonomia e indipendenza, nei termini riconosciuti dall'ordinamento professionale agli Avvocati degli Enti pubblici, non sono lese da ordini di servizio finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro, non realizzandosi con tali provvedimenti un'indebita ingerenza nell'esercizio intrinseco della prestazione d'opera intellettuale propria della professione forense, e cioè «nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente», ai sensi dell'art. 23 l. n. 247 del 2012", piuttosto semplicemente sottoponendosi l'attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell'ufficio dell'Avvocato dell'Ente pubblico all'organizzazione amministrativa dell'ente stesso.
Nemmeno meritevoli di accoglimento erano state ritenute le preoccupazioni manifestate dai ricorrenti relativamente alla mancata considerazione delle peculiarità delle funzioni e delle mansioni esercitate (inerenti l'assenza di orari di lavoro prestabiliti e la maggiore autonomia nell'organizzazione dei tempi di lavoro), tant'è che l'adito T.A.R. ne affermava l'infondatezza in quanto "l'attività di controllo e verifica, per sua natura strumentale, deve essere comunque esercitata e valorizzata in considerazione dei profili professionali volta a volta presi in considerazione", con particolare riferimento, più che al controllo delle presenze e all'utilizzazione del badge in sé e per sé, alle "successive attività amministrative intese alla gestione delle singole e differenziate categorie di personale, ivi compresa, nei sensi chiariti, quella degli avvocati dell'ente".
Sia in primo grado sia in secondo grado v'è stato un intervento ad adiuvandum.
Oltre tutto quanto già sottoposto all'esame del Tribunale amministrativo regionale, parte appellante evidenziava e ulteriormente precisava in secondo grado che la forma di controllo adottata dall'A.S.L. mal si concilierebbe con le caratteristiche di imprevedibilità e di dinamicità che connotano, da sempre, la professione di Avvocato, finendo la rigidità di un tale sistema di controllo per limitare le naturali prerogative di autonomia gestionale e di indipendenza della professione di Avvocato, il cui svolgimento è caratterizzato da: orari non prestabiliti né sempre prevedibili; spostamenti continui presso le varie sedi giudiziarie, con trasferimento anche fuori – e prima – dell'orario di lavoro; allontanamenti dalla sede di servizio per tutti gli eventuali e necessari adempimenti processuali, dovendo la trattazione stabile degli affari legali dell'ente estrinsecarsi non soltanto attraverso un'indipendenza intellettuale dalle scelte generali e programmatiche dell'ente, essendo piuttosto connessa anche ad una effettiva e logistica libertà di azione.
Ebbene il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello infondato.
Secondo l'opinione di Giudici di Palazzo Spada, su di un piano generale, l'autonomia e l'indipendenza qualificanti l'esercizio di una determinata attività lavorativa possono assumere contenuti e modalità di estrinsecazione diverse, in relazione alla tipologia di prestazione che viene in rilievo e alla connessa esigenza, avvertita e tutelata dall'ordinamento, di evitare che le stesse risultino compromesse da scelte organizzative con esse confliggenti, promananti dall'Amministrazione di appartenenza.
In particolare, con riguardo alla posizione degli Avvocati pubblici, ovvero quelli che sono incardinati organizzativamente presso un determinato Ente pubblico e ai quali è affidato lo ius postulandi nell'interesse dell'Ente di appartenenza, deve osservarsi, secondo il Collegio, che le loro prerogative di indipendenza e autonomia, proprio perché affidatari dell'interesse di una parte, attengono essenzialmente al modo in cui perseguire quell'interesse, ovvero alle scelte difensive da mettere in pratica per la sua migliore tutela, con la conseguenza che non rischiano di essere pregiudicate, anche nella percezione ab externo, da forme di controllo, circa le modalità anche temporali di svolgimento della loro prestazione, che con quelle scelte non siano, direttamente o indirettamente, interferenti.
Parimenti, non è stata ritenuta condivisibile la tesi di parte appellante, secondo cui la forma di controllo in questione non si concilierebbe con le caratteristiche di imprevedibilità e di dinamicità che connotano la professione di Avvocato, incidendo sull'autonomia gestionale e sulla libertà di azione qualificanti anche la professione dell'Avvocato pubblico.
In merito il Collegio ha osservato che, se da un lato non è dimostrato che l'imprevedibilità dell'attività professionale dell'Avvocato sia tale da impedire l'efficiente e tempestivo esercizio della potestà autorizzatoria espressamente prevista e disciplinata dal provvedimento impugnato, dall'altro lato, proprio l'affidamento della medesima potestà al Dirigente del medesimo Settore cui appartiene l'Avvocato richiedente l'autorizzazione, ai fini dello svolgimento del mandato difensivo, garantisce il suo esercizio secondo criteri di snellezza, tempestività, flessibilità e coerenza con le effettive esigenze organizzative del dipendente.
Per giunta, secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento amministrativo impugnato è legittimo anche perché stabilisce che la potestà autorizzatoria in discorso possa essere esercitata secondo modalità atte a sovvenire adeguatamente alle diverse esigenze di servizio esterno dell'Avvocato: ad esempio, l'A.S.L. ha stabilito che l'autorizzazione possa essere rilasciata per frazione oraria, per l'intera giornata o per diversi giorni, a seconda delle esigenze dell'Avvocato pubblico, la cui attività, quindi, non viene affatto limitata bensì solo monitorata.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, con compensazione delle spese di lite.
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Mi chiamo Anita Taglialatela, ho quarant’anni e vivo a Napoli; sono una persona socievole e di indole essenzialmente conviviale, adoro organizzare e partecipare a eventi di condivisione ma amo altresì la tranquillità delle mura domestiche.
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Sono avvocato in Napoli dal 2007 e mi occupo di diritto amministrativo e di diritto civile; nel 2003 mi sono laureata presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, nel 2006 ho concluso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso la medesima Università, nel 2007 mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Napoli, nel 2008 ho conseguito il master di II livello in organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza.