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Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo.
I fatti di causa
La ricorrente, studentessa della V classe di Liceo, ha chiesto:
A sostegno delle sue ragioni la ricorrente ha addotto due motivi.
In primo luogo a parere della ricorrente l'atto è carente di motivazione, in quanto la verbalizzazione sullo svolgimento della prova di esame orale, sostenuto dalla stessa, sarebbe priva di elementi valutativi e di supporto motivazionale. E questo sarebbe dimostrato dal raffronto tra la votazione attribuita in sede d'esame e la media dei voti conseguiti nel secondo quadrimestre e nell'ultimo quadrimestre.
In secondo luogo la valutazione sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione dell'art.18 co.6 dell'ordinanza ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 (secondo il quale l'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato deve essere contestuale alla data del colloquio stesso). E ciò in considerazione della circostanza che la data riportata sulla scheda di verbalizzazione dell'esame sarebbe successiva di tre giorni rispetto alla data di svolgimento dell'esame, con la conseguente illegittimità della valutazione della prova.