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Con la sentenza n. 1065/2022, la sezione II del Tar Campania, sede di Salerno, ha dichiarato l'illegittimità di un provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, si era intimata la demolizione di un soppalco di modeste dimensioni realizzato, in assenza di un titolo edilizio, in un' area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il Collegio ha ricordato che "nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare, può ritenersi sufficiente una SCIA, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un Comune intimava, ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/2001, la demolizione delle opere abusivamente realizzate in un immobile condotto in locazione, consistenti nella realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di un soppalco delle dimensioni di 10,00 mq. e di altezza inferiore a 1,60 m., con ringhiera e scala di accesso.
Ricorrendo al Tar, il proprietario dell'immobile censurava il prefato provvedimento sostenendo come lo stesso – oltre ad essere immotivato e generico – non prendeva in considerazione come l'opera censurata rientrasse tra gli interventi edili minori soggetti a SCIA.
Il Tar condivide la posizione del ricorrente.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda che nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare può ritenersi sufficiente una SCIA, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar reputa illegittimo l'ordine di demolizione, per la tipologia di intervento realizzato e per le sue ridotte dimensioni, ritenendo sufficiente sanzionare l'abuso con una misura pecuniaria.
Da ultimo, il Collegio rileva come, trattandosi di opera interna, non fosse richiesta una autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004, rientrando tra gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo tale da non alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie.
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