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Con la sentenza n. 937 dello scorso 21 luglio, la II sezione del Tar Campania, Salerno, ha confermato la legittimità del potere inibitorio esercitato da un Comune a distanza di molto tempo dalla presentazione di una SCIA, rimasta incompleta anche dopo le richieste di integrazioni provenienti dall'Ente pubblico.
Si è difatti rilevato che "presupposto indefettibile perché la SCIA possa essere produttiva di effetti è la veridicità delle dichiarazioni e la completezza della documentazione a suo corredo, cosicché, in presenza di una SCIA inesatta o incompleta, permane sempre e comunque il potere di inibire l'attività comunicata".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, una società impugnava il provvedimento con il quale un Comune le aveva diffidato a sospendere ad horas l'attività imprenditoriale di packaging esercitata presso un locale, in ragione dell'incompletezza, mai rimediata dall'interessata, dell'istanza volta all'apertura della sede secondaria.
Difatti, dopo la presentazione della scia, il Comune aveva opposto alla società che la propria istanza era carente della documentazione necessaria a permettere l'individuazione dell'immobile/struttura edilizia da adibire a sede secondaria, così invitandola a presentare gli atti ed elaborati tecnici che potessero consentire agli Uffici di individuare puntualmente la struttura da adibire a sede secondaria e permettere l'avvio del relativo procedimento istruttorio.
Di fronte all'inerzia della società, il Comune emanava il provvedimento interdittivo.
Ricorrendo al Tar al fine di avversare siffatto provvedimento, la società evidenziava come l'adozione della misura interdittiva era intervenuta tardivamente rispetto al termine (di 30 giorni) ex art. 7 del d.p.r. n. 160/2010, decorso dalla richiesta di integrazione documentale, ribadendo come documentazione richiesta era, comunque, reperibile in allegato alla già esaminata SCIA avente per oggetto la variazione dei locali e degli impianti dello stabilimento produttivo.
Costituitosi in giudizio, l'intimato Comune eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione proposta ex adverso.
Il Tar non condivide la posizione della ricorrente.
I giudici ricordano come, a seguito della presentazione della SCIA, il decorso del tempo determina il consolidamento del titolo, con conseguente necessità della sua preventiva rimozione, in vista dell'assunzione di iniziative sanzionatorie; tuttavia, presupposto indefettibile perché la SCIA possa essere produttiva di effetti è la veridicità delle dichiarazioni e la completezza della documentazione a suo corredo, cosicché, in presenza di una SCIA inesatta o incompleta, permane sempre e comunque il potere di inibire l'attività comunicata .
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia che la richiesta di integrazione documentale non era stata mai esibita dalla società ricorrente, cosicché era da escludersi che l'istanza originariamente presentata potesse corrispondere al modulo della SCIA per l'insediamento di un'attività produttiva e potesse, pertanto, consolidare i propri effetti abilitativi in favore della società proponente
La Corte evidenzia, infatti, come la preclusione del consolidamento degli effetti dell'istanza è stata determinata in ragione dell'incompletezza della documentazione, stante la sua oggettiva e radicale inidoneità abilitativa; né poteva valere, come sanatoria, l'asserita reperibilità della documentazione in allegato alla già esaminata SCIA, non avendo la società ricorrente dimostrato se siffatta documentazione potesse appieno soddisfare le esigenze istruttorie ex ante rappresentate dal Comune.
Alla luce di tanto, il Tar respinge il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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