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Definizione delle liti pendenti al via

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L'art. 6 del D.L. 23.11.2018 n. 119,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte in causa l'Agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso di primo grado sia avvenuta entro il 24.10.2018.

Per fruire della definizione, la lite deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo scade il 31.5.2019.

Il requisito per definire la lite consiste nel fatto che la notifica del ricorso introduttivo sia avvenuta entro il 24.10.2018, ancorchè la causa rientri nella procedura di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del DLgs. 546/92. Non rileva, ai fini della possibilità della definizione, il momento, successivo, della costituzione in giudizio.

I benefici della definizione si possono così sintetizzare:

  • se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se c'è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte e il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi;
  • se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, si paga il 90% delle imposte; 
  • se al 24.10.2018, il processo pendeva in sede di rinvio oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, si paga il 90% delle imposte ;
  • se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte.

Se la lite riguarda "solamente" sanzioni non collegate al tributo quali ad esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97, si paga:

  • il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente, senza distinzione tra primo e secondo grado;
  • il 40% negli altri casi anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato.


Il pagamento, di tutte le somme o della prima rata, deve avvenire entro il 31.5.2019.
La dilazione, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro, può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; in pratica si paga in cinque anni e si applicano gli interessi legali calcolati dal 1.6.2019.

Sono escluse le liti che riguardano, anche in minima parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE quali i dazi doganali nonché l'IVA all'importazione, così come gli atti sul recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comunitario.

Anche gli enti territoriali possono diventare, se lo vogliono, attore protagonista della "pace" fiscale; essi possono infatti deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2019.

Infine si ricorda che, sono escluse le liti fiscali in cui è controparte un ente impositore diverso dall'Agenzia delle Entrate, quale l'Agenzia delle Dogane, oltre che, naturalmente, quelle extratributarie, ad esempio sui contributi previdenziali e assistenziali. 

Con il provvedimento del 18 febbraio 2019 n. 39209, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità attuative della norma, approvando altresì il modello di definizione. In data 06 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate stessa, con apposito comunicato stampa, ha annunciato che è operativo il sistema di compilazione e di trasmissione della domanda di definizione.

In questo periodo di "pace fiscale" per tutti e di richiami dell'Agenzia delle Entrate del tipo "venghino signori venghino" trattasi sicuramente di un'opportunità per chi si ritrova a dover affrontare controversie tributari fastidiose e che non sono oggetto di ottimistiche previsioni di successo. Nel forte dubbio conviene definire con il pagamento della sola imposta e sfruttando il piano di rateazione quinquennale; se invece il contribuente e/o il difensore tributario, ritiene di avere alte possibilità di successo si deve lasciare che la lite faccia il suo corso e sperare nell'esito favorevole, auspicando di non dover recriminare per il mancato accesso alla definizione agevolata.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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