Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

La donazione liberale ai figli viene tassata

Imagoeconomica_1216132

Tutto parte dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 18725/2017, hanno affermato il principio secondo cui civilisticamente il bonifico bancario a scopo liberale non configura una donazione indiretta, bensì una donazione diretta nulla per mancanza di forma: questo in quanto per la donazione, con l'eccezione di quella di modico valore ex art. 783 c.c., l'art. 782 c.c. richiede la forma pubblica e l'art. 48 della Legge n. 89/13 - cosiddetta Legge Notarile - richiede anche la presenza di due testimoni.

Parallelamente, l'art. 38 del DPR n. 131/86, sancisce che la nullità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta; tuttavia, il principio così formulato dalla Suprema Corte e il conseguente necessario differimento del possibile soddisfacimento erariale non hanno avuto grande impatto.

Il prevedere nella liberalità realizzata mediante bonifico bancario una liberalità indiretta immediatamente integrata, in linea con il pensiero degli Uffici - circolare 20 ottobre 2022 n. 34, § 4.6 - non deve comunque allarmare troppo: fermo l'art. 1 comma 4 del DLgs. n. 346/90, circa l'irrilevanza dei trasferimenti di modico valore, le fattispecie in commento, infatti, proprio in virtù delle loro caratteristiche e del fatto che avvengono solitamente in un contesto familiare, sono trattate dal legislatore in modo del tutto peculiare.

Nello specifico, l'art. 56-bis del DLgs. n. 346/90, delimita la possibilità di applicare il prelievo donativo sulle liberalità indirette a situazioni in cui siano presenti specifici presupposti; sostanzialmente, esistono due sole ipotesi di tassazione delle liberalità indirette;

  • -se le parti, procedono a registrare volontariamente la liberalità indiretta, saranno applicate le aliquote e le franchigie ordinarie; si sottolinea che la registrazione volontaria è una facoltà, non un obbligo;
  • -se l'Agenzia delle Entrate procede ad accertamento solo in presenza alcuni requisiti: è necessario infatti che l'attribuzione patrimoniale gratuita emerga nel corso di un'attività di controllo degli Uffici nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di altri tributi; che la natura liberale dell'attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente in tale contesto, da identificarsi nei fatti nel solo beneficiario della stessa; che siano superate le ordinarie franchigie oggi previste dall'art. 2 comma 49 del D.L. n. 262/2006.


Al di fuori di tali casi, le liberalità indirette informali non sono imponibili.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

La procura per singoli atti lascia invariate le fa...
Cassa forense e la convenzione con OmniaData Srl p...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito