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La procura per singoli atti lascia invariate le facoltà del precedente difensore.

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Il conferimento di procura speciale per il compimento di un singolo atto (nella specie in considerazione per la proposizione di un'istanza cautelare) è evenienza diversa da quella del rilascio di mandato difensivo e, dunque, mancando chiare indicazioni in tal senso, al suo rilascio non consegue la nomina di un nuovo difensore di fiducia, né, tantomeno, la revoca del precedente.

E' quanto precisato dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45894 del 26 ottobre scorso, pronunciandosi sul ricorso proposto per far valere la nullità della sentenza di d'appello per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore. 

Il giudice di legittimità, dopo aver ricordato che, qualora la nomina difensiva sia contenuta in un atto avente finalità diversa, è indispensabile che tale atto esprima imprescindibilmente e chiaramente la volontà della parte di nominare un difensore di fiducia, ha osservato come, nella fattispecie sottoposta alla sua valutazione, in cui l'imputato aveva conferito procura speciale ai difensori per la sola proposizione di un'istanza avverso la misura cautelare del divieto di dimora e, a tale scopo, aveva richiamato espressamente l'art. 122 c.p.p. (che disciplina, proprio il rilascio della procura per il compimento di un singolo atto), l'atto in questione non sia da reputarsi tale da esprimere, in modo inequivoco, la volontà del ricorrente di revocare il precedente difensore di fiducia (che peraltro aveva sia redatto l'appello che preso parte al dibattimento). 

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in esame, la procura speciale conferita è idonea solo ad esprimere la volontà del ricorrente di nominare due suoi procuratori speciali per la proposizione di una istanza concernente la misura cautelare applicatagli, ma non anche quella di revocare il precedente difensore.

Quanto al significato da attribuire alla formula "con revoca ogni precedente nomina", inserita al temine della procura speciale, secondo gli ermellini tale espressione non ha un valore inequivoco e, in un contesto come quello oggetto di giudizio, poteva anche riferirsi alla nomina di precedenti procuratori speciali (anche perché nell'atto non vi erano riferimenti al conferimento di un mandato difensivo che, ricorda la Cassazione, è evenienza diversa da quella del rilascio di una procura speciale). 


Nome File: Sent.-45894-2023
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