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Credito di imposta di locazioni immobili per uso commerciale

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Riferimenti normativi: D.L.n.18/2020 - Art.28 D.L.n.34/2020 - Art.77 D.L.n.104/2020 - D.L.n.137/2020

Focus: Il legislatore, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza Covid-19 e ridurre lo squilibrio tra le parti contrattuali delle locazioni immobiliari, ha introdotto un credito di imposta per le imprese in difficoltà, calcolato sui canoni di locazione degli immobili strumentali per destinazione e sui canoni di affitto di aziende. Il credito di imposta, introdotto con il Decreto Cura Italia, è stato prorogato da successivi decreti legge ed esteso dalla legge di bilancio 2021 ad una platea più ampia di soggetti per contenere gli effetti derivanti dallo stato di emergenza.

Principi generali: Il Governo ha introdotto il credito di imposta con l'art.65 del Decreto Cura Italia (D.L.n.18/2020 ) per i soggetti esercenti attività di impresa, relativamente ai canoni di locazione degli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). La norma riconosce un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Tale bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito. 

Inizialmente il bonus è stato riconosciuto solo per i locali commerciali interessati dalla chiusura forzata a causa della pandemia. Dal beneficio, infatti, erano state escluse le attività definite essenziali dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, cioè i supermercati, i punti vendita di generi alimentari, farmacie, edicole e tabaccherie. Successivamente, l'art.28 del Decreto Rilancio (D.L.n.34/2020), ha riconosciuto il bonus, pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, a tutti i soggetti passivi di imposta, compresi professionisti ed enti non commerciali senza limitazione di attività svolta e per qualsiasi immobile strumentale "per natura", con il limite reddituale per le attività i cui ricavi/compensi del periodo 2019 non dovevano eccedere 5 milioni di euro, fatta eccezione per i soggetti esercenti attività alberghiera. La disciplina del bonus è stata ulteriormente modificata dall'art.77 del Decreto Agosto (D.L.n.104/2020), che, in sede di conversione con L. n.126 del 13/10/2020, ha inserito tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti anche le strutture termali e, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta 2019, le strutture alberghiere, termali e agrituristiche. 

Il Decreto Agosto, rispetto al Decreto rilancio ha, altresì, previsto l'aumento della percentuale del credito di imposta relativo all'affitto di azienda dal 30% al 50% per le strutture turistico-ricettive e la proroga del bonus fino al 31 dicembre 2020 per le imprese ricettive. Il credito d'imposta, comunque, è stato commisurato all'importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali e termali con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Il successivo Decreto Ristori, emanato per le imprese più colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio (D.L.n.137/2020), ha esteso il bonus anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore delle partite IVA colpite dalle nuove restrizioni, allegando un'apposta tabella di codici ATECO interessati dalla proroga, ampliata dal decreto ristori bis. La legge di bilancio n.178 del 30.12.2020 ha, infine, ulteriormente prorogato il termine per beneficiare del suddetto credito dal 31.12.2020 al 30.4.2021 ed esteso tale bonus anche alle agenzie di viaggio e tour operator.


 

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