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Proroga dei pagamenti degli avvisi bonari

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Riferimenti normativi: Art.37 quater D.L.n.21/2022 – art.2, comma 2, D.Lgs. n.462/1997

Focus: Con l'art.37 quater del Decreto Legge n.21/2022 il governo Draghi ha introdotto un'importante novità per il fisco in materia di riscossione degli avvisi bonari ampliando, per un periodo limitato, i termini di pagamento di questi ultimi da 30 a 60 giorni.

Principi generali: L'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di particolari procedure automatizzate, può procedere ai controlli delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta e, quindi, alla loro liquidazione entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. L'Agenzia delle Entrate informa successivamente il contribuente delle irregolarità scaturenti dagli esiti finali dei controlli automatizzati effettuati sulle dichiarazioni. Invia, quindi, ai contribuenti una comunicazione, nota come avviso bonario, nella quale sono evidenziate eventuali imposte e contributi che non risultano pagati, oltre interessi e sanzioni.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto di imposta provvede a pagare le somme dovute, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.Lgs.n.462/1997, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In data 19 maggio 2022 è stata approvata definitivamente dalla Camera dei deputati la legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina". L'art.37-quater della citata legge prolunga i termini entro cui è possibile pagare le imposte dovute evitando l'iscrizione a ruolo. Il termine passa da 30 a 60 giorni. Il termine di trenta giorni è previsto dal comma 2, art. 2 del decreto legislativo n. 462/1997 il quale, come sopra ricordato, stabilisce che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvedono a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

La disposizione riguarda l'iscrizione a ruolo delle somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati dall'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già̀ utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'agevolazione della proroga dei termini è provvisoria e si applica solo per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione e il 31 agosto 2022. In tal modo i contribuenti avranno più tempo per avere liquidità e mettersi in regola pagando il dovuto dalle irregolarità. Dal 1° settembre 2022 il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire nuovamente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. 

 

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