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Ad agosto non si pagano imposte

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Anche l'Erario prova ad andare in ferie durante il mese di agosto e consente ai contribuenti di poter partire per le meritate vacanze senza l'assillo di scadenze perentorie e senza appello. 

Sono infatti sospesi gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto, i termini processuali dal 1° al 31 agosto, e le richieste del Fisco, che beneficiano di una tregua dal 1° agosto al 4 settembre.


La proroga dei versamenti delle imposte

Con la proroga di agosto, gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24, in scadenza dal 1° al 20 agosto, possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni. Per i versamenti da fare con il modello F24 si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.

Termini processuali

I termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative sono sospesi dal 1° al 31 agosto. La decorrenza del termine per il compimento di un'attività processuale si interrompe durante questo periodo e riprende a decorrere da questa. Ad esempio, per una controversia non ammessa alla chiusura delle liti pendenti con appello da presentare il 28 agosto, questo termine si "sposta", grazie ai 31 giorni della sospensione, al 28 settembre 2019.

Al riguardo, si ricorda che i termini di impugnazione per le liti che potevano essere definite, sono "sospesi" per 9 mesi, dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019. La sospensione riguarda i termini di impugnazione della sentenza - per l'appello, la revocazione ordinaria o il ricorso per Cassazione - e di riassunzione della lite, ma anche le impugnazioni incidentali. In questi casi non si deve considerare la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Richieste del Fisco

L'Erario concede una tregua estiva ai contribuenti dal 1° agosto al 4 settembre. Le richieste del Fisco beneficiano infatti della tanto sospirata pausa estiva. Le ferie riguarderanno anche i pagamenti delle somme dovute a seguito di avviso bonario conseguente ai controlli automatici o formali del Fisco - ex art. 36 bis e ter del D.P.R. 600/1973; sono invece escluse dalla pausa i pagamenti relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. Sono altresì sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. La pausa dal 1° agosto al 4 settembre riguarda inoltre le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti.

In particolare, gli uffici potranno:

- invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

 -invitare i contribuenti a esibire o presentare atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; 

- chiedere l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle norme tributarie, se si tratta di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili;

- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati,

solo dopo il 4 settembre.

Non mi resta che augurarvi un sereno e meritato riposo feriale.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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