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Sospensione feriale. Computo del termine lungo di impugnazione

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Con sentenza n.11/2022 del 03/09/2022 il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha affrontato la questione di principio su come vada computato, nel termine lungo di impugnazione calcolato a mesi (di sei), il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo ossia dopo che tale termine abbia già cominciato a decorrere (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).

Vediamo come l'Adunanza plenaria ha risolto la questione.

I fatti di causa

Nella vicenda da cui trae origine la questione di principio, la sentenza del Tar è stata depositata il 30 luglio 2021. Avverso tale sentenza, l'appellante ha proposto gravame notificando l'atto d'appello il 2 marzo 2022. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha in ciò rilevato d'ufficio una possibile causa di irricevibilità dell'appello, dovuta al periodo feriale che cada durante il decorso del termine lungo di impugnazione. Ciò in quanto a parere del Consiglio di giustizia nel calcolo del termine lungo bisognerebbe semplicemente non contare il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, legando tra di loro il periodo precedente la sospensione a quello ad essa successivo.

Ad avviso della parte appellante, invece, qualora il termine di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima della sospensione, il periodo della sospensione feriale deve essere prima computato, quindi inglobato nei sei mesi del termine di impugnazione, e poi, alla fine aggiunto ad esso con l'effetto di prolungare il termine di impugnazione.

La differenza pratica (in termini di giorni) tra le due soluzioni prospettate è che poiché il giorno di pubblicazione della sentenza di primo grado appellata (dies a quo) è il 30 luglio 2021,

a) seguendo la via indicata dal Consiglio di giustizia, i sei mesi scadrebbero l'ultimo giorno del sesto mese quindi trattandosi di febbraio, il 28 febbraio 2022;

b) seguendo, invece, la soluzione prospettata dall'appellante i sei mesi scadrebbero il 30 gennaio 2022, cui occorrerebbe sommare i 31 giorni della sospensione feriale, arrivando così al 2 marzo 2022.

 Il Consiglio di giustizia ha, così, rimesso al Consiglio di Stato la questione se, dopo l'entrata in vigore della L. n.162/2014, che ha ridotto la sospensione feriale al periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto,

  • sia corretto continuare a seguire il criterio, elaborato dalla Corte di cassazione quando il periodo feriale durava 46 giorni, secondo cui il termine lungo va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale, e poi sommando al termine così calcolato ulteriori 31 giorni criterio che somma il termine a mesi computato "ex nominatione dierum" e il periodo feriale computato "ex numeratione dierum"),
  • o se debba seguirsi il diverso criterio per il computo del termine lungo di impugnazione che inizia a decorrere durante il periodo feriale, che consiste nel "saltare" il periodo feriale, sicché il termine lungo viene calcolato applicando solo il criterio "ex nominatione dierum" senza commistione con il criterio "ex numeratione dierum".

La decisione del Consiglio di Stato

Sul punto il Consiglio ha osservato che la sospensione legata alla pausa estiva, che sospende di diritto dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e prevede la ripresa del loro decorso dalla fine del periodo di sospensione, ha carattere generale ed è posta a tutela del diritto di difesa in quanto mira a salvaguardare un periodo di ferie per gli avvocati.

Per quanto concerne il computo dei termini di impugnazione il Collegio richiamando le disposizioni di cui all'art.155 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all'art.39 c.p.a., ha ricordato che il termine lungo di impugnazione delle sentenze è un termine a mesi.

 Ne consegue che in relazione ad esso si osserva il calendario comune e "il sistema adottato è quello della computazione civile, ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dal numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale e se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese" secondo la regola codicistica di cui all'art. 2963, ultimo comma, c.c.

A questo proposito il Consiglio ha condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale qualora il termine lungo di impugnazione abbia iniziato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, esso è calcolato dapprima a mesi includendovi "fittiziamente" anche il periodo feriale, per poi essere "prolungato" di 46 giorni, oggi ridotti a 31 dopo la riforma del 2014 (Sezioni Unite n. 18450/2005 richiamata). Tra l'altro "è costante indirizzo nomofilattico quello per cui il periodo di sospensione sia computato ex numeratione dierum ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1, e l. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, proprio per la differente dicitura di quest'ultimo precetto (immutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014)" (Cass., sez. VI. n. 2186 del 2021).

Sulla base di queste argomentazioni normative e giurisprudenziali, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: "qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall'art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell'art. 155, primo comma, c.p.c.".

Affermato tale principio di diritto, il Consiglio di Stato ha restituito il giudizio al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. 

 

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