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Adozioni, SC: “Non è possibile affidare il minore alla nonna che non abbia un rapporto significativo con il bambino”

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Con l'ordinanza n. 19156 depositata lo scorso 17 luglio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha confermato lo stato di adottabilità di un bambino, considerato che, oltre all'incapacità della mamma di prendersene cura, non era opportuno affidarlo alla nonna che mai aveva rapporti con il nipote.

Si è difatti statuito che lo stato di abbandono non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che l'art. 12, comma 1, legge n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano "mantenuto un rapporto significativo con il minore".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, su segnalazione dei servizi sociali, affinché fosse dichiarato lo stato di adottabilità di un bambino.

L'istanza traeva origine dal comportamento della sua mamma: il figlio, di quattro mesi, veniva percosso dal suo compagno e convivente, così riportando gravissime lesioni che ne compromettevano l'area cognitiva e motoria; la donna solo tardivamente portava in ospedale il piccolo, per il timore dell'intervento delle istituzioni e di ripercussioni giudiziali. 

 Nei confronti della donna si disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale e il figlio veniva collocato presso diverse strutture familiari con la madre che, tuttavia, trovava sempre difficoltà di inserimento.

In particolare, i Servizi sociali evidenziavano che il progetto di sostegno alla genitorialità – spesso rifiutato dalla donna – era stato inefficace, avendo la mamma dimostrato immaturità, disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni del figlio, delle funzioni e responsabilità genitoriali; si aggiungeva, inoltre, che non erano emersi elementi idonei a far presumere la concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze del figlio.

Il Tribunale adito, accogliendo il ricorso, dichiarava lo stato di adottabilità del minore e, nell'ottica di assicurare al figlio un futuro di sana e serena crescita, disponeva la rescissione del legame familiare anche con la famiglia d'origine materna, escludendo altresì la possibilità che la nonna materna – disponibile a occuparsi del minore – potesse concretamente prendersene cura, non avendolo mai conosciuto e non avendo avuto con lo stesso alcun legame.

La Corte d'appello di Milano respingeva l'appello proposto dalla genitrice e confermava il provvedimento impugnato, condividendo il percorso argomentativo del Tribunale circa l'incapacità della mamma a prendersi cura del figlio: dalla relazione dei servizi sociali, infatti, era emerso come la donna, oltre a non volersi integrare, aveva tenuto un comportamento irrequieto, aggressivo e delegante verso il figlio, arrivando addirittura a fumare cannabis in sua presenza.

Avverso la decisione, la mamma proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come fosse stato formulato il giudizio negativo sull'adeguatezza della propria capacità genitoriale sulla base di elementi episodici, senza avere disposto l'audizione della propria famiglia d'origine.

 In secondo luogo la donna si doleva per aver i giudici di merito valutato come compromessa la capacità genitoriale della bisnonna materna, sebbene si fosse dichiarata disponibile all'affidamento; in relazione a tale aspetto, la difesa della ricorrente rimarcava che l'affido temporaneo del minore alla nonna sarebbe stata una valida ed utile misura di sostegno per ripristinare e supportare la giovane mamma nel recupero della capacità genitoriale.

La Cassazione non condivide le difese formulate dalla ricorrente.

La Cassazione rileva come a fondamento della dichiarazione di adottabilità sono stati posti numerosi elementi indicativi della sua inadeguatezza genitoriale, all'esito di una articolata e approfondita descrizione della figura materna che ha condotto la Corte di merito a prendere atto dell'esito negativo del progetto volto al sostegno della genitorialità.

Con specifico riferimento alla possibilità di affidare temporaneamente il bambino alla nonna, i giudici di merito hanno correttamente preso atto dell'impossibilità della nonna di prendersi cura del minore, considerato che l'anziana signora non aveva mai conosciuto né avuto rapporti con il bambino.

In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano, infatti, che lo stato di abbandono non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che l'art. 12, comma 1, legge n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano "mantenuto un rapporto significativo con il minore".

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso, compensando le spese. 

 

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