E-mails dell´amante, supportate da foto e relazione dell´investigatore.
Possono essere prodotte in giudizio?
Certamente si, quali strumenti nelle mani di uno dei partners per provare la violazione dell´obbligo di fedeltà dell´altro, che, nel caso in commento, ha così perso la casa coniugale e l´affidamento della figlia.
Questo il verdetto della Cassazione, VI sezione Civile, dato con ordinanza n. 15811/17, depositata il 23 Giugno.
La vicenda, avente come fulcro il tradimento di una moglie a danno del marito, giungeva fino in Cassazione, adita dalla donna per mancata prova della relazione extraconiugale.
Le numerose e-mails che le giungevano all´indirizzo di posta elettronica dell´impresa familiare, non potevano, secondo la stessa, considerarsi prova sufficiente.
Manifestamente inammissibile, si rivelava il secondo motivo di ricorso, perché volto a riproporre un giudizio di fatto.
Le e-mails qui sotto esame, prodotte in giudizio dal marito, erano secondo la donna, idonee a provare solo una infatuazione unilaterale, e non una relazione adulterina. Tale giudizio era, comunque, riservato al giudice del merito.
Per addebitare la separazione, l´inosservanza dell´obbligo di fedeltà coniugale è una violazione moto grave, la quale, dando luogo all´intollerabilità della convivenza, deve ritenersi sufficiente a giustificare l´addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si constati che una crisi era già in atto ancora prima di tale evento, alla cui prova è onerato il coniuge che si macchia di tale tradimento (Cass. Sentenza n. 2059 del 14 febbraio 2012).
Nel caso di specie, il marito, aveva correttamente assolto al suo onere probatorio, avendo provato la condotta della moglie traditrice, e l´incidenza di tale atto nella sopportabilità della convivenza.
La Suprema Corte quindi, attribuiva alla donna la responsabilità per la separazione dal marito, in quale invece, otteneva l´assegnazione della casa coniugale e l´affidamento della figlia non economicamente autosufficiente.
La violazione del dovere di fedeltà, che la donna non è riuscita a rispettare, veniva ampiamente provato da e-mails, foto e relazione investigativa. Materiale che, secondo i giudici della Cassazione, certificava che durante il matrimonio, la donna aveva instaurato una relazione sentimentale con un altro uomo, triste evento che ha provocato l´insanabile rottura della coppia.
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.