Con sentenza n. 8/2018 depositata il 2 Gennaio, la IV sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa relativamente all´accusa di concorso di reato di un soggetto avvistato qualche giorno prima del furto, in compagnia del coimputato, mentre si aggirava nel negozio.
Fatto idoneo a "evincere il concerto fra i soggetti e la volontà di agire in comune", la presenza del ricorrente (come sostenuto da testimoni) nei luoghi del tentato furto, e precisamente qualche giorno prima e un giorno dopo del reato. Non "connivenza non punibile" bensì concorso nel reato.
Condannati dal Tribunale di Avellino prima e in Corte d´Appello dopo, uno ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell´art 110 c.p., e contestando così il suo concorso nel reato.
Argomentava, di contro, il difensore che, non solo la presenza, nel negozio, del suo assistito era da considerarsi totalmente priva di qualsiasi rapporto con il furto, ma non esprimeva affatto la volontà dello stesso di prendervi parte. Pertanto fatto non sufficiente a provare il suo contributo nel reato.
Il ricorso veniva accolto dalla Cassazione che annullava la sentenza con rinvio alla Corte d´Appello di Napoli, argomentando come di seguito.
Ai fini della configurazione del concorso di reato ( confermando i giudici della IV sezione penale, il costante orientamento giurisprudenziale ) è necessario "un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all´altrui condotta criminosa che si realizza anche solo assicurando all´altro concorrente lo stimolo all´azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa..
In particolare, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell´evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà"
Diversamente, perché si configuri connivenza non punibile, l´agente deve mantenere un comportamento passivo, inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato.
Nel caso di specie, quale fosse stato il comportamento idoneo ad apportare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, e la facilitazione all´esecuzione dello stesso volta ad aumentare la possibilità della produzione del reato, è domanda cui la Cassazione non ha trovato risposta nella sentenza impugnata.
Sull´esistenza di tale contributo veniva chiamata quindi a pronunciarsi la Corte d´Appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio.
Paola Moscuzza