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Il Consiglio di Stato interviene sul bagarinaggio informatico.

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 Con la sentenza n. 10510 del 5 dicembre scorso, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sanzione inflitta, ai sensi dell'art. 1, comma 545, l. n. 232 del 2016, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad una nota società che, per finalità commerciali, vendeva ingressi per concerti ed eventi sul mercato secondario a prezzi maggiorati.


Il provvedimento era stato emesso a seguito di un'attività di controllo avviata dopo la presentazione di alcuni esposti formulati da società operanti nel settore dell'organizzazione di eventi musicali ed all'esito della quale era emerso che, nell'arco temporale marzo - maggio 2019, erano stati messi in vendita biglietti a prezzi maggiorati rispetto ai prezzi nominali presenti sui siti di vendita primari autorizzati.


La società si era difesa sostenendo l'errata imputazione alla società della condotta vietata dalla legge, non svolgendo essa un ruolo di hosting provider attivo.  

Secondo il Consiglio di Stato, invece, la norma in parola - che vieta la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione - ha una formulazione tale da estendersi sia agli intermediari attivi che a quelli passivi, essendo idonea a colpire egualmente, in astratto, tanto le attività lecite quanto quelle illecite.  

 

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