tutte le volte in cui la controversia abbia ad oggetto la sussistenza e l´eventuale ammontare del residuo credito che la pubblica amministrazione vanta nei confronti del pensionato ex dipendente pubblico
I Fatti
Con propria ordinanza la Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – sollevava d´ufficio regolamento di giurisdizione ex art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ritenendo sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario nel procedimento introdotto con ricorso proposto da Xxxxxxx contro l´Inps , il Ministero del Tesoro e rimesso alla Corte dei Conti dal Tribunale di Catania, con sentenza del 9/12/2016.
La Corte dei Conti premetteva che con sentenza del 27/11/1999, il Pretore di Catania aveva condannato l´xxxxxxxxx per il reato di cui all´art 640 cpc nella forma aggravata di cui al comma 2 n. 1 della disposizione, per aver posto in essere una condotta idonea a conseguire un ingiusto profitto consistente in ratei pensionistici non dovuti, condannandolo altresì a risarcire ´amministrazione, costituitasi parte civile, del danno erariale patito di L. 177.244.425 , pari a quanto indebitamente percepito.
Con il presente giudizio il ricorrente pensionato sosteneva di aver subito trattenute per una somma maggiore e chiedeva quindi che il giudice disponesse la cessazione delle trattenute con le somme ritenute asseritamente esorbitanti la condanna del giudice penale. Secondo la Corte dei Conti il Tribunale di Catania aveva errato nel dichiarare la propria carenza di
giurisdizione in quanto ha ritenuto che l´oggetto del giudizio riguardasse questioni relative al trattamento pensionistico del ricorrente,, quando invece mentre l´oggetto del contendere riguardava la corretta esecuzione delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale di condanna. Alla luce di ciò la Corte dei Conti sollevava il conflitto di giurisdizione.
Ragioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno deciso il conflitto sollevato affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Gli stessi hanno infatti ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha già chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l´inadempimento o l´inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell´ente obbligato, (tra altre, Cass. SU n. 7755/2017; n.11849/2016; n.4853/2013;n. 5927/2011; n. 12722/2005). La competenza della Corte dei Conti ricomprende tutte quelle controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti ( cfr Cass. SU n. 7755/2017).
Nel caso di specie l´oggetto del giudizio non riguarda la determinazione dell´ammontare del trattamento pensionistico, ma soltanto questioni relative alla sussistenza e all´eventuale ammontare del residuo credito che l´amministrazione vanta nei confronti del pensionato.
Per tali motivi la giurisdizione spetta al G.O.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino