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La domanda riconvenzionale: focus su nullità, ammissibilità e limiti

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Inquadramento normativo: Art. 36 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.; Art. 167 c.p.c.; Art. 645 c.p.c.

La domanda riconvenzionale: La parte chiamata in giudizio (convenuto) dall'altra (attore), deve svolgere le sue difese nella comparsa di risposta, ossia nell'atto con cui si costituisce nella causa. In tale atto, il convenuto, a pena di decadenza «deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'uffici»o. Con la domanda riconvenzionale, in buona sostanza, il convenuto fa valere una pretesa contrapposta a quella dell'attore. Pretesa, questa, che«deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa [...]. Per costante giurisprudenza, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", ossia tale da rendere consigliabile il loro esame in un unico processo, ai fini dell'economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo […]» (Cass., n. 27564/2011; Cass., n. 8207/2006, richiamata da Tribunale Caltanissetta, sentenza 8 maggio 2019). Questa valutazione è effettuata dal giudice di merito (Cass., n. 24684/2013, richiamata da Tribunale Caltanissetta, sentenza 8 maggio 2019).

Nullità della domanda riconvenzionale e integrazione: Se la domanda riconvenzionale ha un oggetto incerto o incerto è il suo titolo, essa può essere dichiarata nulla. In questi casi, il giudice, rilevato il vizio in questione, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. 

Ammissibilità della domanda riconvenzionale e tentativo di conciliazione: La domanda riconvenzionale è di norma inammissibile se non preceduta dal tentativo di conciliazione. Tuttavia, detta regola trova un'eccezione se ricorrono i seguenti presupposti:

  • le parti del giudizio sono le stesse che hanno esperito il tentativo di conciliazione;
  • la riconvenzionale non dà origine a un ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione e verte su questioni già esaminate in sede conciliativa.

In presenza di tali presupposti, la domanda riconvenzionale, sebbene non preceduta dal tentativo di conciliazione, sarà ammissibile. Un'ammissibilità, questa, che ricorrerà anche che se tale domanda andrà ad ampliare il petitum rispetto alla fase conciliativa (Cass., n. 27255/2008, richiamata da Corte d'Appello Milano Sez. agraria, sentenza 30 novembre 2018).

Domanda riconvenzionale dell'attore (reconventio reconventionis) e limiti: Quando è introdotto un giudizio ordinario, l'attore non può più proporre domande diverse da quelle formulate con l'atto iniziale. Una deroga a tale divieto è rappresentata dall'ipotesi in cui «l'attore, per effetto di una domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, venga a trovarsi in una posizione processuale di convenuto: in tal caso, rispetto a tale nuova e più ampia pretesa della controparte, l'attore può opporre - a sua volta - altra riconvenzionale: la c.d. reconventio reconventionis» (cfr. Cass. civ. 2076/1964, pur nell'articolato previgente; Cass. civ. 3639/2009, richiamate da Tribunale Bologna, sentenza 29 aprile 2019). L'ammissibilità della domanda riconvenzionale dell'attore trova un limite, ossia la sua proposizione è limitata solo all'esigenza di rispondere a una riconvenzionale del convenuto e per questo essa va formulata solo in conseguenza di questa ( Tribunale Bologna, sentenza 29 aprile 2019). 

Domanda riconvenzionale e poteri del difensore: Se non vi sono limitazioni espresse, il mandato alle liti conferito dal convenuto al suo difensore attribuisce a quest'ultimo – anche ove non vi sia un'esplicitazione in tal senso, n.d.r. – «la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte» (Cass., n. 10168/2018, n. 6883/2009, n.8207/2006, richiamate da Tribunale Padova, sentenza 16 luglio 2018).

Domanda riconvenzionale e opposizione a decreto ingiuntivo: Se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (attore sul piano formale e convenuto sul piano sostanziale) propone un'eccezione con cui amplia l'originario thema decidendum fissato dal ricorso per ingiunzione, in tale caso è ammesso che l'opposto (convenuto sul piano formale e attore sul piano sostanziale) proponga una reconventio reconventionis, senza incorrere nel divieto di domande nuove (Cass. civ., n. 16564/2018).

Accertamento negativo, domanda riconvenzionale e onere della prova: Quando è instaurato un giudizio per accertare l'inesistenza del diritto del convenuto (giudizio di accertamento negativo), quest'ultimo potrebbe proporre una domanda riconvenzionale finalizzata al conseguimento del diritto negato dalla controparte. In questi casi, le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. n. 9201/15, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 2 maggio 2019).

 

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