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Con l'ordinanza n. 17590 depositata lo scorso 28 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha accolto, ritenendola tempestiva, una domanda di addebito richiesta, per la prima volta, in sede di memoria integrativa, precisando che " In materia di separazione personale tra coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, in ragione della natura bifasica del giudizio in cui alla finalità conciliativa propria del momento che trova svolgimento davanti al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quello contenzioso dinanzi al giudice istruttore, introdotto in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario da citazione, il tutto per un più ampio meccanismo segnato, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della vocatio in ius".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla separazione di una coppia di coniugi, nel corso della quale il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta dalla moglie, addebitava la separazione al marito.
Quest'ultimo proponeva impugnazione, dolendosi del fatto che la domanda avanzata in primo grado dal coniuge fosse stata ritenuta tempestiva sebbene proposta solo nella memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3.
La Corte di Appello di Roma confermava la decisione di prime cure, evidenziando, a sostegno della propria decisione, la netta distinzione esistente tra fase presidenziale e fase successiva da celebrarsi dinanzi al giudice istruttore, nonché la differente natura del ricorso proposto dinanzi al presidente, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., e della memoria integrativa che, calibrata sui contenuti di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, provvede a dare ingresso, nel fallimento del tentativo di conciliazione, alla fase in cui ogni domanda potrà essere proposta ed esaminata dall'istruttore con correlato onere della parte.
Ricorrendo in Cassazione, il marito censurava la decisione della Corte di merito per violazione e falsa applicazione, degli articoli 706 e 709 c.p.c., comma 3.
Secondo la difesa dell'uomo, la Corte di appello nel ritenere la domanda di addebito tempestiva, avrebbe disatteso la natura unitaria del procedimento di separazione che vede nell'atto introduttivo il veicolo, per trasmettere, insieme alle domande di separazione e divorzio, anche di quelle di addebito e di riconoscimento dell'assegno coniugale.
Il ricorrente rimarcava come l'atto introduttivo nei giudizi di separazione e divorzio andrebbe meglio qualificato quale atto a formazione progressiva in cui le domande della parte devono essere avanzate in ricorso e meglio precisate, in fatto e diritto, con la memoria integrativa: l'atto introduttivo di lite è il ricorso ex art. 706 c.p.c., dovendo invece riconoscersi alla memoria di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, la natura di atto successivo, integrativo di una domanda già proposta.
La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente.
In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che con la riforma del processo di separazione personale si ha l'adozione di un modello di natura bifasica in cui convivono due momenti.
Un primo momento, non contenzioso, è introdotto dal ricorso ex art. 706 c.p.c. ed è contrassegnato dalla centralità del tentativo di conciliazione tra i coniugi esperito dal presidente; il secondo momento, di natura contenziosa, sorge all'esito del fallimento di quel tentativo ed è destinato, nella contrapposta dialettica tra le parti, a trovare definizione dinanzi al giudice istruttore per il meccanismo propositivo di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3.
In particolare, con il fallimento del tentativo di conciliazione, si passa dalla fase conciliativa non contenziosa a quella contenziosa, a cognizione ordinaria, introdotta da una memoria che è definita, per il richiamo operatone nell'art. 709 c.p.c., comma 3, dai contenuti dell'atto di citazione (art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 2), 3), 4), 5) e 6)).
Gli Ermellini evidenziano come in siffatta cornice, proprio in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale – rispondente all'interesse stesso che il ricorrente potrebbe avere di non introdurre nel ricorso ex art. 706 c.p.c. una domanda di addebito, per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare – trova positiva soluzione la questione se la memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, possa contenere la domanda di addebito.
Difatti, il meccanismo previsto dall'art. 709 c.p.c.., in cui si inserisce anche la memoria integrativa di colui che abbia già proposto ricorso per separazione personale, esprime una scelta legislativa che estende ai procedimenti introdotti da ricorso il modello processuale di definizione del tema di decisione, secondo scansioni e preclusioni proprie del giudizio contenzioso introdotto da citazione, a garanzia del contraddittorio pieno nella definizione del tema di lite.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva come la Corte di appello di Roma, nel qualificare come tempestiva la domanda di addebito proposta dalla ricorrente nella memoria di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, ha fatto piena applicazione degli appena indicati principi processuali.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso.
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