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Addebito della separazione: scatta per il marito violento e alcolizzato

Addebito della separazione: scatta per il marito violento e alcolizzato

Con l'ordinanza n. 22194 dello scorso 3 agosto dicembre in tema di addebito della separazione, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato l'addebito a carico di un uomo per gli episodi aggressivi e violenti compiuti nei confronti della moglie, consistiti in minacce ed ingiurie rivolte ripetutamente alla donna anche alla presenza dei bambini, oltre che nell'abuso dell'alcool.

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Tribunale di Torino che, pronunciandosi sulla separazione personale dei coniugi, dichiarava l'addebito al marito a causa del suo comportamento dispotico e violento.

La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino.

Il marito, ricorrendo in Cassazione, denunciava nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell' art. 151 c.c..

A tal riguardo, il ricorrente rilevava come la Corte territoriale avesse errato nella pronuncia di addebito della separazione, non prendendo in debita considerazione come la irreversibile crisi del rapporto matrimoniale fosse già da tempo maturata e che la moglie non aveva provato che gli episodi di maltrattamento rappresentavano la sola causa dell'irreversibilità della crisi. 

In seconda istanza l'uomo si doleva per non aver la Corte valutato l'accertamento del vizio parziale di mente riconosciutogli in sede penale, idoneo a escludere - a suo parere - che i suoi comportamenti fossero coscienti e volontari.

La Cassazione non condivide le tesi difensive del ricorrente.

Sul punto, gli Ermellini rilevano come il marito imputi ai giudici d'appello di non aver considerato alcuni elementi a suo dire decisivi ai fini della pronuncia di addebito; alla luce di tanto le doglianze prospettate risultano inammissibili in quanto le stesse – risolvendosi nella sollecitazione di un nuovo accertamento di merito sui presupposti della pronuncia di addebito – impongono l'esecuzione di un nuovo accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.

Difatti, l'apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica. 

La Corte di appello ha accertato la volontarietà delle condotte e la ricorrenza dell'addebito, analizzando non solo le prove concernenti gli ultimi episodi aggressivi e violenti compiuti dal ricorrente nei confronti della moglie, ma anche i comportamenti più risalenti, consistiti in minacce ed ingiurie rivolte ripetutamente alla donna anche alla presenza dei bambini, oltre che nell'abuso dell'alcool da parte dello stesso, inutilmente invogliato dalla moglie a seguire un percorso di disintossicazione presso il SERT.

Sul punto, la sentenza impugnata ha anche congruamente motivato come il riconoscimento del vizio parziale di mente, avvenuto in epoca successiva ai fatti, non appariva decisivo ed idoneo ad inficiare la diretta incidenza causale tra le anteriori e ripetute condotte violente e la irreversibilità della crisi coniugale.

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 

 

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