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Dichiarazione dei redditi persone fisiche 2020: errori e rimedi

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Riferimenti normativi: D.L.n.34/2019 - D.P.R.n.322/1998

Focus: Non è raro che i contribuenti dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si accorgano di aver commesso errori o dimenticato di inserire oneri, spese o costi deducibili. Come si può rimediare? La soluzione alla domanda si rinviene nell'ambito delle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la Dichiarazione persone fisiche 2020, le quali prevedono l'invio di una successiva dichiarazione correttiva o integrativa.

Principi generali: Va sottolineato, preliminarmente, che requisito fondamentale per l'invio di una successiva dichiarazione correttiva o integrativa è la valida presentazione della dichiarazione originaria.Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322/1998, e successive modifiche, il Modello Redditi Persone Fisiche 2020 deve essere presentato dal 2 maggio al 30 giugno 2020, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea tramite un ufficio postale, ed entro il 30 novembre 2020, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Si può rimediare ad eventuali errori o dimenticanze commesse in sede di compilazione nella dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nel frontespizio del Modello Redditi, nella sezione dedicata al "Tipo di dichiarazione", e nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 dell'8 luglio 2020 che contiene una guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta precedente. Nella sezione del modello redditi persone fisiche 2020 sono, infatti, riportate le caselle dedicate a: "correttiva nei termini", "dichiarazione integrativa", "dichiarazione integrativa ex art.2, comma 8 - ter , D.P.R.n.322/1998". 

La dichiarazione è correttiva nei termini qualora la stessa sia presentata entro l'ordinario termine di presentazione, in sostituzione di quella precedentemente inoltrata con Modello Redditi 2020, per indicare i redditi non dichiarati, in tutto o in parte, e per evidenziare oneri deducibili/detraibili non indicati, in tutto o in parte. Si può rimediare ad errori ed omissioni contenute nella dichiarazione dei redditi, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione di un maggiore o un minor reddito o di una minore o maggiore imposta oppure di un minore o maggior credito, anche oltre il termine di presentazione ricorrendo a dichiarazioni integrative, le quali possono essere a sfavore oppure a favore del contribuente a seconda delle imposte o del credito che da essa ne derivano. Tali dichiarazioni svolgono la stessa funzione delle dichiarazioni originarie, cioè consentono di liquidare correttamente l'imposta dovuta dal contribuente (Corte di Cassazione, Sezioni Unite sent. n. 13378 del 30/06/2018) e, di riflesso, prolungano i poteri di controllo e di accertamento dell'ente impositore. L'attuale disciplina sulle dichiarazioni integrative, riscontrabile, per le imposte sui redditi nell'art.2, comma 8, D.P.R.n. 322/1998, è frutto della modifica normativa apportata dall'art. 5, c. 1, lett. a) del D.L.n. 193 del 22/10/2016.

Per inviare le dichiarazioni integrative va indicato il codice "1" nel frontespizio del modello dichiarativo, da compilare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, o il codice "2" se il contribuente modifica la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può, altresì, utilizzare la dichiarazione integrativa per variare la richiesta originaria di rimborso, scaturente dall'eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione. In tal caso può inviare la dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8 - ter, D.P.R. n.322/98, entro 120 giorni dal termine originario di scadenza della presentazione della dichiarazione. Le dichiarazioni correttive ed integrative del modello persone fisiche vanno inviate entro il termine del 30 novembre 2020. 

Dalla rettifica e/o integrazione della dichiarazione può scaturire una violazione connessa all'infedeltà della dichiarazione con ripercussione sul versamento omesso o tardivo dell'imposta individuata come dovuta in sede di presentazione della dichiarazione integrativaDa ciò possono derivare sanzioni irrogabili al contribuente, ai sensi degli artt.1, c. 2, e 13 del D. Lgs. n.471/1997, che possono essere ridotte in virtù dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui il contribuente può avvalersi entro i termini di legge, fruendo di sconti sulle sanzioni in percentuali diverse collegate alla tempestività temporale con cui la violazione viene rimossa.  Conseguentemente, in caso di credito d'imposta riportato negli anni successivi alla dichiarazione originaria, le sanzioni saranno determinate considerando solo il maggior credito che è stato utilizzato nelle dichiarazioni successive. Se, invece, il credito originariamente indicato dal dichiarante e poi rettificato non ha trovato effettiva compensazione a beneficio del contribuente quest'ultimo non sarà sottoposto a sanzioni.

 

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