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La parziale equiparabilità tra magistratura onoraria e professionale ed i suoi effetti.

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TAR Emilia Romagna, sentenza del 17 maggio, 2023, n. 304.



Il 17 maggio scorso, il TAR Emilia Romagna, nel pronunciarsi su una richiesta di costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Ministero della Giustizia, presentata da una lavoratrice che aveva svolto le funzioni di giudice di pace per circa diciassette anni, dopo aver fornito una dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della normativa che disciplina la magistratura onoraria ed effettuato una disamina approfondita della giurisprudenza comunitaria in tema di reiterazione dei contratti a termine, ha dichiarato la "parziale equiparabilità" del rapporto di lavoro del giudice di Pace con quello del giudice ordinario e condannato il Ministero della giustizia alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive, del trattamento economico per le ferie non godute, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'abusiva reiterazione di rapporti a termine, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, oltre che al pagamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali non versati.

Secondo quanto si legge nella sentenza, la natura subordinata del rapporto di lavoro del Giudice di Pace, quale magistrato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, comporta l'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di pubblico impiego di fatto ex art. 2126 c.c., non ostandovi la carenza del concorso pubblico quale modalità di accesso, con consequenziale diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di pubblico impiego regolare. 

Lo status del giudice di pace, prosegue il TAR, è, tuttavia, solo parzialmente equiparabile a quello dei giudici togati, in ragione di differenze obiettive ed incontestabili.

La prima tra tali differenze, è quella rappresentata dalla modalità di accesso alla magistratura ordinaria, per la quale è inderogabilmente previsto uno specifico e selettivo concorso pubblico per esami. La previsione di un concorso iniziale, specifica il tribunale amministrativo, assume particolare rilievo nella valutazione della sussistenza delle "ragioni oggettive" che giustifichino un trattamento differenziato, non tanto quale mero meccanismo di selezione e accesso al rapporto di impiego pubblico, quanto, piuttosto, perché attraverso la procedura concorsuale si esprime uno standard di professionalità qualitativamente superiore che la procedura per la nomina dei Giudici di Pace non consente affatto di far emergere.

Altro elemento di differenziazione tra magistratura onoraria e ordinaria lo si rinviene nella diversa e ben più limitata competenza dei giudici di pace, in effetti circoscritta a materie caratterizzate da un livello di complessità non corrispondente a quello delle cause che ordinariamente sono proprie della giurisdizione dei magistrati ordinari ed a cui corrisponde, del resto, sotto il profilo processuale, la predisposizione di un "rito" più snello. 

Infine, conclude sul punto il TAR, mentre il Giudice di Pace può continuare a svolgere la professione forense nel circondario limitrofo, sul il magistrato - anche di prima nomina – grava l'obbligo dell'esclusività della prestazione.

Sebbene l'equiparazione tra magistratura onoraria e ordinaria non possa dirsi totale, il rapporto di lavoro dei Giudici di Pace può, invece, ritenersi parzialmente comparabile con quello del giudice ordinario e ciò dal momento che la scelta di escludere del tutto i Giudici di Pace dalla fruizione del trattamento riservato alla magistratura professionale non potrebbe ritenersi adeguata rispetto all'obiettivo del legislatore, secondo un doveroso criterio di proporzionalità e non discriminazione.

Conseguentemente, l'attività svolta dai Giudici di Pace, deve necessariamente rilevare ai fini della maturazione del diritto ad un determinato trattamento economico, restando relegato nell'ambito dell'irrilevanza giuridica che ciò sia avvenuto in esecuzione di un contratto qualificato a tempo determinato ed onorario.

Infine, attesa la qualificazione in termini di lavoratore a tempo determinato, comparabile al magistrato ordinario di prima nomina, al giudice onorario, spetta anche il trattamento economico per le ferie pari alla retribuzione del predetto magistrato professionale, oltre alle tutele assistenziali e previdenziali. 

 

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