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Inquadramento normativo: Art. 395 c.p.c.
La revocazione delle sentenze: La revocazione è un mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado. Essa può essere proposta:
«1. se dette sentenze sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato ».
La revocazione nel caso di sentenza emessa per effetto del dolo: Il dolo processuale revocatorio consiste:
Ai fini del dolo revocatorio, occorre distinguere tra silenzio mero e silenzio decettivo. Il mero silenzio è rilevante sotto il profilo del dovere di lealtà e probità che deve essere rispettato sempre nel corso del processo. Il silenzio decettivo, invece, «quale elemento coordinato di un'operatività positiva, idonea a determinare il provvedimento del giudice, può integrare il dolo processuale revocatorio, attivando la reazione impugnatoria dell'ordinamento. Per esempio, è stato ritenuto che il silenzio su fatti decisivi integra dolo processuale revocatorio se costituisce elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta, diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a pregiudicarne la difesa nonché a impedire al giudice l'accertamento della verità» (Cass., n. 25761/2013, richiamata da Cass., n. 31687/2019).
La revocazione e l'impossibilità i produrre un documento: L'impossibilità di produrre un documento nel giudizio di merito ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione occorre che sia dimostrata. Tale onere incombe sulla parte che asserisce di non aver potuto produrre detto documento. In buona sostanza, la parte deve provare :
(Cass. Civ., n.735/2008, richiamata da Tribunale Catania, sentenza 20 novembre 2019).
La revocazione e l'errore i fatto: Nel caso in cui si riscontri un errore di fatto della sentenza, è possibile proporre la revocazione. Tuttavia, occorre che la decisione sia il frutto di un'erronea percezione della realtà che dia luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali. Non è ammissibile, invece, la revocazione:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.