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La revocazione delle sentenze civili e i chiarimenti della recente giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 395 c.p.c.

La revocazione delle sentenze: La revocazione è un mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado. Essa può essere proposta:

«1. se dette sentenze sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato ».

La revocazione nel caso di sentenza emessa per effetto del dolo: Il dolo processuale revocatorio consiste: 

  • negli artifici e raggiri;
  • nel mendacio o silenzio, se questo concorre ad un'attività decettiva che impedisce al giudice di conoscere la verità (Cass., sez. un., 6 settembre 1990, n. 9213; Cass. 22 gennaio 2001, n. 888; Cass. 29 gennaio 2002, n. 1155, richiamate da Cass. civ., n. 31687/2019).

Ai fini del dolo revocatorio, occorre distinguere tra silenzio mero e silenzio decettivo. Il mero silenzio è rilevante sotto il profilo del dovere di lealtà e probità che deve essere rispettato sempre nel corso del processo. Il silenzio decettivo, invece, «quale elemento coordinato di un'operatività positiva, idonea a determinare il provvedimento del giudice, può integrare il dolo processuale revocatorio, attivando la reazione impugnatoria dell'ordinamento. Per esempio, è stato ritenuto che il silenzio su fatti decisivi integra dolo processuale revocatorio se costituisce elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta, diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a pregiudicarne la difesa nonché a impedire al giudice l'accertamento della verità» (Cass., n. 25761/2013, richiamata da Cass., n. 31687/2019).

La revocazione e l'impossibilità i produrre un documento: L'impossibilità di produrre un documento nel giudizio di merito ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione occorre che sia dimostrata. Tale onere incombe sulla parte che asserisce di non aver potuto produrre detto documento. In buona sostanza, la parte deve provare : 

  •  di aver ignorato l'esistenza del documento o del luogo ove il documento si trovava fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza;
  • che detta ignoranza non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.

(Cass. Civ., n.735/2008, richiamata da Tribunale Catania, sentenza 20 novembre 2019).

La revocazione e l'errore i fatto: Nel caso in cui si riscontri un errore di fatto della sentenza, è possibile proporre la revocazione. Tuttavia, occorre che la decisione sia il frutto di un'erronea percezione della realtà che dia luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali. Non è ammissibile, invece, la revocazione:

  • quando si sollecita una diversa ricostruzione della vicenda fattuale;
  • quando sussiste un errore di diritto. In quest'ipotesi, «si prospettano vizi del provvedimento decisorio che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico ovvero si pongono come riferimento alla omessa valutazione di elementi probatori risultanti non decisivi ai fini della risoluzione della controversia definita con la pronuncia oggetto di revocazione» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 2507/2020). In buona sostanza gli errori giuridici o quelli di giudizio o di valutazione possono essere oggetto degli ordinari mezzi di impugnazione, quali l'appello o il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, n. 2507/2020).  

 

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