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Con la sentenza n. 535 dello scorso 4 febbraio, la II sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Napoli, ha confermato la legittimità di un'ordinanza di demolizione di una tettoia di 50 mq con struttura in ferro e copertura in elementi prefabbricati, realizzata senza il preventivo permesso per costruire.
Si è difatti rilevato come la tettoia, pur non aumentando la volumetria del terrazzo, ne modificava la sagoma e il conseguente impatto urbanistico e, pertanto, si caratterizzava come intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001, con la conseguente necessità del permesso di costruire ex art. 10 comma 1 lett. b) del medesimo d.P.R.. Al contrario, rientra nel regime di edilizia libera la realizzazione di altri elementi di arredo esterno connotati da una struttura alquanto più leggera, come nel caso della "pergotenda" destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico, nella quale l'opera principale non è l'intelaiatura in sé, ma la tenda.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il proprietario di un appartamento realizzava sul terrazzo di sua proprietà una tettoia di 50 mq con struttura in ferro e copertura in elementi prefabbricati con supporti esterni in lamiera e interposto materiale isolante (copertura in sandwick).
La predetta tettoia veniva realizzata senza che si procedesse con l'inoltro di un valido titolo edilizio sicché il Comune – all'esito del sopralluogo della P.M. – emanava una ordinanza di demolizione.
A tal fine il ricorrente evidenziava come la tettoia, non costituendo un volume per mancanza delle chiusure laterali ed essendo di ridotte dimensioni, configurasse una pertinenza, ovvero un'opera accessoria all'edificio principale e come tale sottratta al regime giuridico del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del d.P.R. 380/2001.
Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda come la configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una "dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce".
Con specifico riferimento alle tettoie, occorre distinguere tra interventi consistenti in strutture di ridotte dimensioni, aventi evidente finalità di arredo o riparo, ed interventi che invece hanno dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio: solo in quest'ultimo caso (quando la tettoia, per le sue caratteristiche costruttive, è idonea ad alterare la sagoma dell'edificio) è necessario il rilascio del permesso di costruire per la sua realizzazione.
Diversamente rientra nel regime di edilizia libera, come indicato anche dal D.M. 2 marzo 2018, la realizzazione di altri elementi di arredo esterno connotati da una struttura alquanto più leggera: è il caso, ad esempio, della "pergotenda" destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico, nella quale l'opera principale non è l'intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l'intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio ha evidenziato come dalla rappresentazione fotografica allegata al ricorso si evincesse sia la non retraibilità della copertura che la sua estesa dimensione, trattandosi di una struttura di copertura stabile in lamiera coibentata con estensione di circa 50 mq la superficie dell'abitazione. Pertanto la tettoia, pur non aumentando la volumetria del terrazzo, ne modificava la sagoma e il conseguente impatto urbanistico, così caratterizzandosi come intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001, con la conseguente necessità del permesso di costruire ex art. 10 comma 1 lett. b) del medesimo d.P.R..
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione.
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