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Permesso di costruire, opere realizzabili con e senza: casistica

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Inquadramento normativo: D.p.r. n. 380/2001.

Permesso di costruire: Il permesso di costruire consente al titolare della relativa richiesta di eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, per i quali è necessaria un'autorizzazione amministrativa. Gli interventi subordinati a permesso di costruire sono:

  • gli interventi di nuova costruzione, ossia tutti quelli interventi che hanno ad oggetto i) la realizzazione di opere che comportano un ampliamento di quelle già esistenti; ii) i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; iii) le infrastrutture e gli impianti, anche per pubblici servizi, che apportano modifiche permanenti al suolo inedificato; iv) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; v) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o che rientrino in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico; vi) gli interventi pertinenziali qualificati come interventi di nuova costruzione o che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che hanno ad oggetto: modifiche della volumetria complessiva, mutamenti della destinazione d'uso o modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

Casistica: Secondo la giurisprudenza, ai fini di comprendere se un intervento sia di nuova costruzione e come tale necessitante del permesso di costruire, occorre l'esame attento non solo delle caratteristiche dell'opera, oggetto del predetto intervento, ma anche della sua destinazione. In pratica, quel che rileva [...] non è che l'opera manchi di uno stabile ancoraggio al suolo [...], ma il fatto che sia o meno destinata a sopperire ad esigenze contingenti e meramente temporanee, idonee a soddisfare bisogni transitori nel tempo, e che siano, come tali, suscettibili di pronta eliminazione ed oggettivamente destinate a tale scopo (Tribunale Frosinone, sentenza del 3 luglio 2017). Ad esempio è stato ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia chiusa con pannelli coibentati ed adibita, in parte, ad uso residenziale. In questo caso, il manufatto è stato considerato caratterizzato da una certa stabilità, intesa non come irremovibilità della struttura o come perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma come estrinsecazione della sua destinazione non provvisoria, diretta a soddisfare bisogni non temporanei e contigenti (cfr. Cassazione Penale, n.1022/1997, Tribunale Salerno, sentenza del 18 giugno 2018). Sulla base di tale principio è stata ritenuta subordinata al permesso di costruire anche la realizzazione:

  • di un box metallico appoggiato su basamento in calcestruzzo, aderente al suolo, pur non essendovi ad esso fissato perchétale opera è stata considerata un'entità costruttiva di stabile consistenza (Tribunale Frosinone, sentenza del 3 luglio 2017)
  • di una tettoia e di un silos per deposito di foraggio, perché tali opere sono state considerate opere non precarie (Tribunale Frosinone, sentenza del 3 luglio 2017).

Al contrario, secondo la giurisprudenza non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di opere che sostituiscono una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale e consistenti in una struttura in legno infissa alla facciata dell'edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l'accesso dell'esercizio. In questi casi la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all'esercizio commerciale cui accede. Tale struttura, in buona sostanza, è considerata mera pertinenza rispetto all'edificio e come tale non necessitante del permesso di costruire (Cons. Stato, n. 3127/2010, T.A.R. Molise Campobasso, n. 459/2015). Alla stregua delle suddette motivazione, è considerata opera di manutenzione straordinaria e, come tale, svincolata dal permesso di costruire, l'installazione di due strutture in ferro di supporto ad un tendaggio di copertura predisposto al fine di offrire riparo dal sole o dalla pioggia agli avventori di un locale commerciale (cfr.: TAR Molise 181/2015; TAR Campania, Napoli, n. 5324/2011; TAR Campania, Napoli, n. 5919/2011, .T.A.R. Molise Campobasso, n. 459/2015). Un discorso a parte meritano i gazebi. La giurisprudenza ritiene che il gazebo "nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili ..... realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi" (Consiglio di Stato, n. 306/2017), destinato a soddisfare esigenze di natura stabile e permanente nel tempo. Proprio tali caratteristiche fanno ritenere che i gazebi siano manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, n. 7822/2003)" (Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2012, n. 6382) e conseguente assoggettabilità al regime edilizio del permesso di costruire (T.A.R. Puglia Lecce, n. 712/2017). 

 

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