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Tettoia. Dopo il C.d.S., il TAR Lazio afferma: ove le dimensioni e la consistenza non consentono di qualificarla come pertinenza, la sua realizzazione necessita del permesso di costruire

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Con sentenza n. 9852 del 10 ottobre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che per la realizzazione di una tettoia con caratteristiche tali da impedirne la sua qualificazione come pertinenza e, quindi, come opera precaria, è necessario il permesso di costruire. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici amministrativi. I ricorrenti, proprietari di immobili ubicati in un complesso residenziale sito in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, hanno realizzato una tettoia in legno delle dimensioni di m. 17,20 ×5,80 ×h 2,30 circa, sorretta da n. 8 montanti in legno ad arco, posti a copertura dei posti auto degli stessi ricorrenti. La realizzazione di tale opera è stata eseguita senza autorizzazioni e tale situazione, segnalata dalla polizia municipale, ha indotto il Comune di ubicazione di tale manufatto ad emanare un provvedimento di demolizione, regolarmente comunicato ai ricorrenti. In conseguenza di tale ordine, questi ultimi hanno provveduto a presentare domanda di sanatoria che, successivamente, è stata rigettata dalla pubblica amministrazione. E, così, il caso è giunto dinanzi al TAR Lazio. Innanzitutto, i ricorrenti affermano che il vincolo di destinazione insistente nella zona in cui è stata costruita la tettoia, all'epoca di detta realizzazione non era più efficace . E ciò in considerazione del fatto che tale vincolo era decaduto, non essendo intervenuto nel quinquennio dalla sua imposizione alcuno strumento urbanistico attuativo. A loro dire, pertanto, nessuna violazione delle norme di attuazione del piano regolatore sarebbe da imputarsi. I ricorrenti, inoltre, ritengono che il diniego di sanatoria impugnato è illegittimo per un altro motivo, ossia la tettoia è costituita da una struttura in legno snella e leggera, smontabile e fissata a terra con bulloni. Dette caratteristiche, secondo gli stessi, impedisce di qualificare tale opera come costruzione [...] perché avente carattere pertinenziale.

Di diverso avviso è il TAR. A parere di quest'ultimo, infatti, la realizzazione della tettoia in questione è caratterizzata dall'inserimento di nuovi elementi ed impianti nell'opera preesistente; inserimento, questo, che consente la collocazione di tale manufatto nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d.) DPR, n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia), per i quali il successivo art. 10, comma 1, lett. c) del predetto DPR, prevede il necessario rilascio del permesso di costruire. Che l'opera realizzata dai ricorrenti sia da considerarsi come costruzione necessitante del titolo abilitativo, è confermato dalle notevoli dimensioni della stessa tettoia. A tal proposito, appare opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale prevalente in punto, secondo cui la realizzazione di una tettoia di rilevanti dimensioni, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, e come tale è subordinata al permesso di costruire (C.d.S., Sez. IV, 12.03.2007, n. 1219; TAR Campania Napoli, sez. IV, 13.01.2011, n. 84; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 21.12.2007, n. 16493, TAR Campania Napoli, sez. II, 02.12.2009, n. 8320; TAR Campania Napoli, sez. III, 09.11.2010, n. 23699). A questo si aggiunga la circostanza che la natura pertinenziale opposta dai ricorrenti, a parere del TAR, nel caso di specie, non rileva. E ciò in considerazione del fatto che, secondo i Giudici amministrativi, il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va tenuto distinto dal concetto di pertinenza inteso in senso edilizio ed urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere considerate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire (C.d.S., sez. IV del 08.01.2018, n. 72), come nell'ipotesi della realizzazione di una tettoia di legno di considerevoli dimensioni (cfr. TAR Campania Napoli, sez. II, 25.01.2013, n. 598; TAR Campania Napoli, sez. IV, 20.03.2012,n.1371).  

Orbene, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, ad avviso del TAR, l'opera in questione, date le sue caratteristiche, non è assolutamente qualificabile come costruzione con finalità di mero arredo, di riparo e di protezione dell'immobile a cui accede (Cons. St. 1272/2014). Nel caso di specie, la tettoia presenta notevoli dimensioni, non poggia sul fabbricato ed è ancorata a terra. E tanto basta per far perdere alla stessa la sua natura pertinenziale e precaria e per renderla annoverabile tra le costruzioni per cui è necessaria l'acquisizione di un permesso di costruire. Se la tettoia in esame fosse stata caratterizzata da una struttura aperta su tre lati, fosse stata posta a servizio del fabbricato e fosse stata a quest'ultimo appoggiata (così Cons. St. 5283/2017), allora sarebbe stata configurabile tra le pertinenze e gli interventi precari (cfr. Cass. Pen., sez. III, 23 novembre 2012, n. 45819). Con l'ovvia conseguenza che non sarebbe stato necessario il titolo abilitativo per la sua costruzione. Ma nel caso di specie, la realtà dei fatti è diversa. Infatti, la realizzazione della tettoia sotto il profilo urbanistico presenta proprio tutti i requisiti di un intervento di nuova costruzione, per il quale, come detto, è necessario il permesso di costruire. Permesso, questo, che nella questione in esame, non è stato richiesto. Tale omissione ha determinato, a parere dei Giudici amministrativi, la legittimità del provvedimento di diniego di sanatoria. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il TAR, ritenendo illegittimi i motivi di opposizione sollevati dai ricorrenti al provvedimento impugnato, ha rigettato il ricorso di questi ultimi.

 

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