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Spese per Alberghi e Ristoranti Professionisti

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Per la deduzione dei costi riguardanti i professionisti vi sono delle importanti novità sulla deducibilità delle spese per Alberghi e Ristoranti.

Le agevolazioni fiscali per le spese alberghiere e di ristorazione dei professionisti, contenute nella legge 81/2017, dei lavoratori autonomi, sono previste per il periodo di imposta 2017.

Con questa evoluzione normativa è possibile, rispettando alcune formalità, dedurre integralmente i costi per alberghi e ristoranti.

La novità inserita nell'articolo 54, comma 5 del Tuir prevede la possibilità per il professionista di fornire la prova dell'inerenza delle spese.

Al fine di dedurre dal reddito tali spese è necessario dimostrare che le spese per alberghi e ristoranti siano state sostenute nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, addebitando analiticamente al committente gli oneri anticipati tramite l'esposizione distinta degli stessi nella fattura emessa.

A partire dal 2017, le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio, non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono

  • Sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
  • Addebitati analiticamente in capo al committente.

Laddove invece i costi fossero indicati unitamente ai compensi, si applicherebbero i vecchi limiti di deducibilità (75% degli importi, per un ammontare non superiore al 2% dei compensi incassati nel periodo d'imposta, vedi esempio in fondo pagina)

Si è di fatto spostato l'onere del controllo sulla riconducibilità degli oneri così sostenuti nell'attività professionale in capo al committente dell'incarico professionale. Infatti, si parte dal presupposto che laddove le spese in questione fossero sostenute a titolo personale (al di fuori dell'attività), il committente rifiuterebbe il pagamento delle stesse unitamente ai compensi relativi all'incarico. Viceversa, in mancanza di una formale contestazione, resa possibile in seguito all'esposizione analitica degli oneri nella fattura emessa, gli stessi non potranno che essere considerati inerenti e quindi integralmente deducibili.

Per questa ragione non si applicherà il limite generale alla deduzione delle spese alberghiere e di ristorazione, fissato al 75% degli importi, e, in ogni caso, per un ammontare non superiore al 2% dei compensi incassati nel periodo d'imposta.

Per quanto riguarda l'Iva, il ribaltamento del costo avrà le medesime caratteristiche oggettive dell'operazione principale e, quindi, il medesimo regime di tassazione, con l'applicazione della stessa aliquota, fin anche quello di esenzione.

Ogni professionista sostiene nel corso della sua attività una serie di spese che riguardano il vitto e l'alloggio. Si tratta di spese inerenti la propria attività, sostenute per far fronte al completamento dell'incarico professionale.

 Esempio di spese di vitto e alloggio rimborsate.

Si consideri un professionista con compensi (comprensivi di rimborsi spese) pari a € 80.000,00 e spese di vitto e alloggio pari a 6.000,00 euro.

Tali spese, sostenute dal professionista per l'esecuzione di vari incarichi, sono ribaltate in fattura al committente.

Dal 2017, i suddetti limiti di deducibilità non si applicano, con il risultato che l'ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio (6.000,00 euro) coincide con quello imponibile del rimborso (6.000,00 euro).

Nel rigo RE15 è stato inserito un campo per evidenziare separatamente tali spese.

Prima di questa riforma, invece bisognava procedere come segue:

Applicazione del limite del 75% alle spese (6.000,00 × 75% = 4.500,00);

Applicazione del limite del 2% ai compensi (80.000,00 × 2% = 1.600,00).

L'importo deducibile era pertanto pari a 1.600,00 euro.

 

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