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Tettoia: quando costituisce una pertinenza non necessitante di titolo edilizio?

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Con la sentenza n. 182 dello scorso 7 marzo, la sezione I del Tar Basilicata, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione della demolizione per la costruzione, in assenza del preventivo rilascio di un permesso di costruire, di una tettoia di 12 metri, aperta su quattro lati e sostenuta da una struttura di ferro

Si è difatti rilevato come la tettoia, edificata sine titulo in epoca successiva al 1967, non presentava i requisiti dimensionali e funzionali necessari per essere qualificata come una pertinenza, trattandosi di un'opera di non modesta estensione, non precaria o ornamentale, ma di notevole impatto volumetrico e destinata a soddisfare esigenze durevoli. 

 Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'adozione di un provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione della demolizione di una tettoia, aperta su quattro lati sostenuta da una struttura di ferro con altezza pari circa a 12,00 mt circa ed una pesa interrata, costruita in assenza di titolo edilizio.

La tettoia era stata costruita all'interno di un complesso aziendale. All'esito di un sopralluogo in detto compendio immobiliare da parte di agenti della Polizia locale, veniva accertata la realizzazione sine titulo della tettoia e, conseguentemente, si stigmatizzava l'abuso con una ordinanza demolitiva adottata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

Ricorrendo al Tar, il proprietario dell'area chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di demolizione per carenza di istruttoria dolendosi per non aver il Comune qualificato la tettoia alla stregua di una mera pertinenza non necessitante permesso di costruire.

 Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.

Il Collegio rileva come, per la tettoia in contestazione, occorreva il previo rilascio di un permesso di costruire, in quanto la stessa, edificata sine titulo in epoca successiva al 1967, non presentava i requisiti necessari per essere qualificata come una pertinenza.

La tettoia, difatti, non possedeva i requisiti dimensionali (trattandosi di un'opera di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico) e funzionali (trattandosi di un'opera non precaria o ornamentale, ma posta a servizio di un compendio produttivo e destinata a soddisfare esigenze durevoli) tali da ritenerla assimilabile ad una pertinenza.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.

 

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