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Con la sentenza n. 911 dello scorso 23 gennaio, la sezione II bis del Tar del Lazio, ha confermato la legittimità di un provvedimento di demolizione delle opere a vetri mobili del tipo "a libro" realizzate da una donna sul balcone di sua proprietà in assenza di un valido titolo abilitativo.
Si è quindi precisato che una veranda può essere caratterizzata anche da ampie superfici vetrate che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, determinando così un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma, e necessitando, quindi, del permesso di costruire.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'adozione di un provvedimento con cui veniva ordinata la demolizione delle opere abusive realizzate da una donna in assenza di regolare permesso di costruire.
In particolare, le si contestava di aver trasformato un balcone di sua proprietà in una veranda, per aver installato sul balcone una struttura di chiusura a vetri mobili del tipo "a libro", estesa per tutta la lunghezza del parapetto e con un'altezza fino all'intradosso del solaio superiore.
Ricorrendo al Tar, la proprietaria chiedeva l'annullamento di tale provvedimento, alla luce dell'asserita assoluta legittimità delle opere realizzate, "facilmente rimovibili", non essendo le vetrate in alcun modo ancorate a preesistenti opere in muratura, ma limitandosi a scorrere in dei binari installati con alcuni bulloni.
La ricorrente, inoltre, evidenziava come la struttura in questione non le aveva garantito né un nuovo locale (perché era il solaio preesistente a garantire la copertura) né una nuova possibilità di utilizzo che non fosse quella propria di un balcone, temporaneamente protetto da intemperie e reso più godibile anche in giornate fredde, grazie all'applicazione di vetri panoramici facilmente rimovibili e ancora più facilmente richiudibili ai lati del parapetto.
Da ultimo la donna, con ampia documentazione fotografica, dimostrava come la rimozione delle vetrate avrebbe reso disomogenea l'estetica dell'edificio, caratterizzata dalla presenza di vetrate sui balconi di ogni appartamento, in ordine alle quali non erano stati mai avanzati provvedimenti di demolizione.
Il Tar non condivide le difese mosse dalla ricorrente.
Il Collegio Amministrativo ricorda che una veranda può essere caratterizzata anche da ampie superfici vetrate che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, determinando così un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma, e necessitando, quindi, del permesso di costruire.
Difatti, la posa in opera di infissi in alluminio e vetro, scorrevoli e richiudibili "a libro", assume inequivocabilmente le caratteristiche di una veranda, determinando la chiusura totale o parziale di un elemento edilizio aperto verso l'esterno, quale un terrazzo, un balcone o un portico, e dando così luogo a un elemento diverso, che comporta una trasformazione in termini di volume, superficie e sagoma dell'edificio cui appartiene: in tal caso, è necessario il rilascio di idoneo titolo abilitativo, essendo irrilevante se l'uso di tale struttura avviene solo in via di mero di fatto, perché ai fini edilizi deve aversi riguardo alle caratteristiche oggettive dell'opera e all'idoneità degli infissi a realizzare un locale stabilmente chiuso, con conseguente estensione delle possibilità di godimento dell'immobile, ivi compresa quella di mantenere gli infissi aperti all'occorrenza o comunque secondo necessità.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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