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La sospensione facoltativa dei processi: quando è disposta?

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Inquadramento normativo: Art. 337 c.p.c.

La sospensione e l'impugnazione della sentenza: «L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salvo per quanto disposto dagli artt. 283, 373, 401 e 407 c.p.c. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata».

Rapporto di pregiudizialità tra giudizi e sospensione. Se sussiste un rapporto di pregiudizialità tra due giudizi e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione dell'altro giudizio  (definito giudizio pregiudicato) (Cass. civ., n. 14738/2019). In buona sostanza se l'autorità della sentenza non passata in giudicato è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata, In tali casi, tuttavia, il potere di sospensione del Giudice è discrezionale e viene esercitato solo se la sospensione è ritenuta opportuna per ragioni di economia processuale (Tribunale Lecco, sentenza 15 febbraio 2019).

Il carattere speciale della sospensione facoltativa: La sospensione in questione (art. 337, comma 2, c.p.c.) «deve considerarsi "speciale" rispetto a quella, generale, di cui all'art. 295 c.p.c., e, come tale, deve quindi trovare applicazione in via alternativa/esclusiva rispetto a quest'ultima, in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali» (Cass., n. 23480/17, richiamata da Cass. civ., n. 11829/2019). 

Sospensione facoltativa e impugnabilità della relativa ordinanza: L'ordinanza che dispone la sospensione di un giudizio in rapporto di pregiudizialità con un altro è impugnabile con il regolamento di competenza e la Corte di cassazione, in tali casi, potrà procedere «alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione (inclusa la valutazione espressa della controvertibilità della sentenza impugnata nel processo ritenuto pregiudicante), nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio» (Cass., nn. 16142/2015; 3300/2018; 18494/2018, richiamate da Cass. civ., n. 14738/2019.

Sospensione facoltativa e decisione sulla querela: Qualora sia proposta querela di falso, sia «nel caso in cui il Collegio abbia anticipato la decisione sulla querela rispetto al merito, sia nel caso di causa dipendente dal falso presso altro giudice sospesa ex lege in attesa della decisione sulla querela, sulla causa di merito spiega immediata efficacia la decisione sulla querela in ordine alla sorte da assegnare al documento. L''immediata incidenza sulla decisione sul merito della decisione sul falso è la normale efficacia della sentenza non passata in giudicato sulla causa pregiudicata. Riconoscere l'immediata efficacia della sentenza di falso (ossia la sua "autorità")» non impedisce che trovi applicazione la sospensione facoltativa, qualora la sentenza che ha deciso la querela sia stata oggetto di impugnazione (Cass. civ., n. 12035/2017).

Quando non può essere disposta la sospensione facoltativa dei processi? È stato ritenuto che: 

  • nel caso in cui una stessa causa sia proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito deve dichiarare la litispendenza. E ciò anche se la causa iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e contro la sentenza sia stata proposta impugnazione. In tali casi, infatti, non è possibile sospendere il processo instaurato per secondo, né ai sensi dell'art. 295 c.p.c., né ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in quanto si è presenza di domande identiche formulate in due diversi giudizi e non di cause in rapporto di pregiudizialità (Cass. Sez. U., n. 27846/2013, richiamata da Tribunale Bergamo, sentenza 10 aprile 2019);
  • «la compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.» (Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, sentenza 15 marco 2019). 

 

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