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Con la sentenza n. 1245/2018 la Sezione Prima del T.A.R. Sicilia – Catania ha analiticamente illustrato la normativa di settore, ripercorrendo la sua interpretazione giurisprudenziale formatasi negli ultimi anni, superandola, e giungendo alla conclusione per cui è ammissibile il giudizio di ottemperanza contro gli enti in stato di dissesto soltanto: a) in relazione a provvedimenti giurisdizionali afferenti a fatti di gestione accaduti dopo il 31 dicembre dell'ultimo esercizio in cui fu approvato il bilancio dell'ente poi dichiarato in dissesto; b) in relazione a provvedimenti giurisdizionali rispetto ai quali non si dia luogo ad azioni esecutive "pure".
I fatti di causa: la Ditta ricorrente ha introdotto un giudizio di ottemperanza contro il Comune debitore di una somma di denaro dovuta per l'esecuzione di lavori edili, come accertato con sentenza del 2017, notificata con formula esecutiva e passata in giudicato nel medesimo anno.
La stessa Ditta ha evidenziato in ricorso che non rileva, nel caso di specie, che l'ente debitore sia stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, poiché ciò era accaduto tramite deliberazione del Consiglio del 2014, ovverosia in data antecedente alla formazione del titolo esecutivo, invocando a tale riguardo la favorevole interpretazione del Consiglio di Stato secondo la quale "i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente locale non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente locale" (Consiglio di Stato, n. 3232/2013).
Il Comune debitore non si è costituito in giudizio; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.